DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Denominazioni
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 - terdecies del D. Lgs. 28 Luglio 2000, n. 254, i dirigenti dell’Azienda assumono, ferme le disposizioni di cui all’art. 15 e seguenti del D.L. n. 502/92 e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all’attività svolta e alla struttura di appartenenza:
a) dirigente di struttura complessa: Direttore
b) dirigente di struttura semplice: Responsabile
Tali denominazioni, previste dalla norma sopra richiamata, sostituiscono automaticamente tutte quelle impropriamente adottate nell’Atto Aziendale, nel relativo Regolamento Generale di Organizzazione e nei singoli regolamenti attuativi.
Art. 2
Obiettivi
L’Azienda, mediante il conferimento degli incarichi, tende a realizzare modalità di organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture coerenti con le linee di indirizzo della programmazione nazionale e riconducibili ai principi di sussidarietà, unitarietà, completezza, efficienza/efficacia, economicità, adeguatezza, qualità, centralità dell’utenza, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse professionali, autonomia organizzativa e gestionale.
TITOLO II
Art. 3
Tipologia di incarico
L’Azienda procede al conferimento delle seguenti tipologie di incarico:
a) incarichi di direzione di struttura complessa, con conferimento alle strutture individuate come complesse nel modello organizzativo aziendale;
b) incarichi di responsabilità di struttura semplice, con riferimento alle strutture individuate come semplici nel modello organizzativo aziendale;
c) incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo;
d) incarichi di natura professionale, con riferimento ai dirigenti con meno di 5 anni di servizio, rilevanti all’interno della struttura di assegnazione e caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base della disciplina di appartenenza.
Art. 4
Conferimento degli incarichi
Gli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice sono conferibili solo a dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo.
Tutti gli incarichi di cui all’art. 3 sono conferiti al Dir. Generale con le seguenti modalità:
a) incarichi di Direttore di struttura complessa dell’Area sanitaria, di cui è previsto il relativo posto in dotazione organica, sono conferiti a dirigenti sanitari, previo espletamento delle procedure ex DPR 484/97, per un periodo da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo più breve, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati e delle attività attuate ai sensi del D. Lgs. 229/99;
b) incarichi di Direttore di struttura complessa dell’Area Amministrativa, Tecnica e Professionale, di cui è previsto il relativo posto in dotazione organica, sono conferiti con provvedimento motivato sulla base dei curricula inseriti in cartella personale.
Il rinnovo è subordinato al positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze previste per i dirigenti sanitari;
c) incarichi di Responsabile di struttura semplice appartenenti ad una struttura complessa ed incarichi di natura professionale sono conferiti, su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza, a dirigenti con almeno 5 anni di servizio ed a seguito di valutazione positiva delle attività professionali espletate e dei risultati conseguiti effettuata ai sensiReg. per l’Affidam. e la Revoca Incarichi Dirigenziali AS 4 Cosenza e per gli effetti all’uopo previsti dal D. Lgs. 229/99.
Tali incarichi sono conferiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (secondo la natura dell’incarico), con facoltà di rinnovo;
d) incarichi di Direttore di strutture complesse dello Staff Strategico ed incarichi di Responsabile delle strutture semplici per lo Staff Strategico si configurano come incarichi di alta qualificazione professionale e sono riconducibili rispettivamente a strutture complesse e semplici nell’ambito della graduazione degli incarichi effettuata dall’Azienda.
Tali incarichi sono conferiti direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore Generale per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (secondo la natura dell’incarico), con facoltà di rinnovo;
e) incarichi di Direttore di Dipartimento funzionale, inteso come coordinamento delle attività svolte da parte delle strutture aggregate al dipartimento, sono conferiti direttamente, su indicazione del comitato di dipartimento, dal Direttore Generale ad un dirigente responsabile di una delle unità operative afferenti al dipartimento stesso.
Il Direttore del Dipartimento rimane titolare della struttura cui è preposto.
g) incarichi di Direttore di Distretto si configurano come incarichi interni di direzione di struttura complessa di alta specializzazione professionale e sono conferiti direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore Generale ad un dirigente dell’Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione della loro organizzazione, come previsto dall’art. 3, comma sexies, del D. Lgs. 222/99.
Il Direttore del distretto rimane titolare della struttura cui è preposto ed è esonerato dallo svolgimento delle relative funzioni.
Qualora l’incarico debba essere attribuito ad un medico convenzionato, da almeno dieci anni, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 229/99, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria, il Direttore Generale, procederà, previo apposito avviso interno, alla valutazione curricula degli aspiranti all’incarico.
Tali incarichi sono conferiti per la durata di cinque/sette anni.
h) incarico di Direttore del Dipartimento di
Prevenzione si configura come incarico interno di direzione di struttura complessa di alta specializzazione professionale ed è conferito direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore Generale a un dirigente del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione.
Il direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura cui è preposto e può essere esonerato dallo svolgimento delle relative funzioni;
i) incarichi di Direttore di Dipartimento Amministrativo si configura come incarico interno di direzione di struttura complessa di alta specializzazione professionale ed è conferito direttamente su base fiduciaria dal D.G. a un dirigente dell’Area Amministrativa, con incarico di direzione di struttura complessa aggregata nel dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento rimane titolare della struttura cui è preposto e può essere esonerato dallo svolgimento delle relative funzioni;
j) incarichi di natura professionale a dirigenti con meno di cinque anni di servizio vengono conferitisu proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza, decorso il periodo di prova, a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, secondo lanatura dell’incarico, con facoltà di rinnovo.
Essi comportano l’assegnazione di precisi ambiti di autonomia progressivamente ampliati, previa valutazione e verifica, da espletare nel rispetto degli indirizzi forniti dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza e consistenti in funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Il conferimento di detto incarico avviene con atto scritto e motivato e costituisce integrazione del contratto individuale stipulato all’atto dell’assunzione.
Art. 5
Criteri di valutazione
Nell’ambito ed in attuazione ai suddetti principi, l’Azienda, nell’affidamento degli incarichi dirigenziali, utilizza i seguenti ulteriori criteri di valutazione:
a) capacità gestionali con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza, alla disponibilitàReg. per l’Affidam. e la Revoca Incarichi Dirigenziali AS 4 Cosenza collaborativa, alla integrazione professionale, alla comunicazione intra ed extra aziendale, al possesso di tecniche di management;
b) capacità di aggregazione del consenso sui valori e sugli obiettivi assunti dall’Azienda;
c) capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e professionali nella realizzazione degli obiettivi aziendali, in relazione a risultati conseguiti;
d) riconosciuta sensibilizzazione alle strategie dell’umanizzazione e di tutela dell’utenza;
e) frequenza e superamento dei corsi di formazione manageriale ex art. 16 quinquies, del D. Lgs. 229/99 e relativi all’organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e di bilancio, alla gestione delle risorse umane e all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi z dalle prestazioni;
f) partecipazione a corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi;
g) tipologie e durata degli incarichi professionali precedentemente svolti;
h) curriculum con particolare riguardo a natura e durata delle funzioni svolte negli ultimi cinque anni, a caratteristiche e contenuti delle pubblicazioni, all’attività didattica o di ricerca, al possesso di esperienze e di conoscenze correlate all’incarico da conferire.
Art. 6
Incarichi a tempo determinato
1) incarichi a tempo determinato per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico vengono conferiti sulla base dell’art. 15 - septies - comma 1 - del D. Lgs. 229/99 dal Direttore generale mediante la stipula di contratto a tempo determinato della durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni con facoltà di rinnovo.
Tali incarichi sono di natura dirigenziale a tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo e sono finalizzati all’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico.
Sono conferiti, entro il limite del 2% della dotazione organica della dirigenza con approssimazione all’unità successiva, a laureati in possesso dei seguenti requisiti:
a) che non godono di trattamento di quiescenza;
b) di particolare e comprovata qualificazione professionale;
c) che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni apicali;
d) che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
Il conferimento di tali incarichi comporta per l’Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari (la disponibilità non è fatta sul numero dei posti ma in relazione agli oneri di spesa corrispondenti agli incarichi conferiti).
2) incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale, vengono conferiti sulla base dell’art. 15 septies - comma 2 - del D. Lgs. 229/99 dal Direttore Generale, mediante la stipula di contratto a tempo determinato della durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni con facoltà di rinnovo.
Tali incarichi sono di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico, a tempo determinato, e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del 5% della dotazione organica con approssimazione all’unita successiva, della dirigenza sanitaria ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, a laureati in possesso dei seguenti requisiti:
a) che non godono del trattamento di quiescenza;
b) che siano esperti di provata competenza.
c) in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico.
Il conferimento di tali incarichi comporta per l’Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispettivi oneri finanziari (la disponibilità non è fatta sul numero dei posti ma in relazione agli oneri di spesa corrispondenti agli incarichi conferiti).
3) incarichi a tempo determinato per l’attuazione di progetti finalizzati vengono conferiti sulla base dell’art. 15 octies, del D. Lgs. 229/99 dal Direttore Generale nei limiti delle risorse di cui all’art. 1 - comma 34 bis - della legge 23/12/96, n. 662, a tal fine disponibili,Reg. per l’Affidam. e la Revoca Incarichi Dirigenziali AS 4 Cosenza mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso di laurea ovvero diploma universitario, diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio di abilitazione professionale nonché di abilitazione all’esercizio della professione ove prevista.
4) incarichi a tempo determinato ad esperti di provata competenza vengono conferiti sulla base dell’art. 7 - comma 6 - del D. Lgs. 165/01 dal Direttore Generale, mediante la stipula di
convenzione, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Tali incarichi sono conferiti per esigenze cui l’Azienda non può far fronte per personale in servizio con particolare riferimento alle funzioni di cui allo Staff Strategico.
Art. 7
Cessazione del rapporto di lavoro
In nessun caso l’attribuzione degli incarichi modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età.
Art. 8
Revoca degli incarichi
Gli incarichi di cui sopra sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di
- inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale;
- inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione del dipartimento di appartenenza;
- mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- responsabilità grave e reiterata;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
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