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Art.17 Collegio di direzione

1. Il Collegio di Direzione, presieduto dal Direttore Generale, è composto dal Direttore Sanitario dal Direttore Amministrativo, dai Direttori di Distretto, dal Direttore del Presidio Ospedaliero, dai Direttori dei Dipartimenti e dal Responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico.

2. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale, a sua discrezione, anche limitatamente ad una parte dei suoi componenti in relazione alla specificità degli argomenti in discussione; comunque con cadenza almeno semestrale.

3. Il Collegio di Direzione coadiuva il Direttore Generale nella assunzione delle decisioni gestionali nonché collabora, soprattutto, alla elaborazione ed attuazione degli indirizzi e dei piani aziendali. Concorre alla predisposizione delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria.

4. Al Collegio di Direzione possono essere invitati a partecipare altresì, sempre in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, i responsabili delle singole strutture.
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