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LE LEGGI

  • la legge 10 aprile 1991 n.125 Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, da perseguire attraverso l’adozione di Azioni Positive per le donne, per l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, e la realizzazione di pari opportunità ;
  • C.C.N.L.98/2001 art.7 Fa obbligo delle Aziende sanitarie di costituire un Comitato per le pari Opportunità ,che rimane in carica quattro anni , avente la funzione di proporre misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità;
  • DPCM 27.3.1997 Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini;
  • D.lgs n.196/2000 Disciplina dell’attività delle Consigliere di parità e disposizioni in materia di azioni positive,a norma della legge 17.5.1999 n. 144

 

LEGGE 10 aprile 1991 n. 125
AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO
(Gazzetta Ufficiale 15 Aprile 1991, n.88)

Articolo 1. (Finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l`occupazione femminile e di realizzare, l`ugualianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l`adozione di misure , denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell`accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità.

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l`orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l`accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell`avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo:

d) promuovere l`inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità:

e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l`equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all`articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all`articolo 8 dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale locale e aziendale comunque denominati dai datori di lavoro pubblici e privati dai centri di formazione professionale dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all`articolo 25 della legge 29 marzo 1983 n. 93

 

Articolo 2. (Attuazione di azioni positive, finanziamenti)

1. Le imprese anche in forma cooperativa i loro consorzi gli enti pubblici economici le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all`articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziati connessi all`attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all`articolo 3.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all`articolo 5 ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e con lo stesso provvedimento autorizza le relative spese.

L`attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell`autorizzazione.

3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del proggetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell`attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse in caso di attuazione parziale, la

decadenza opera limitatamente alla parte non attuata la cui valutazione éeffettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma

4.I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell`accesso al beneficio di cui al comma 1.

5. L`accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive ad eccezione di quelli di cui all`articolo 3 é subordinato al parere del Comitato di cui all`articolo 5.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all`articolo 25 della legge 29 marzo 1983 n. 93 o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale sentito inoltre, in relazione alla sfera d`azione della propria attività, il Comitato di cui all`articolo 5 o il consigliere di parità di cui all`articolo 8 adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

 

Articolo 3 (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale)

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell`obietivo di cui all`articolo1. comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ed approvati dal Fondo sociale europeo é destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall`articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota é fissata nella misura del dieci per cento.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell`obiettivo di cui all`articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell`anno in cui l`iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l`impiego. Scaduto il termine al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all`articolo 5.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 é ripartita tra le regioni in misura proporzionale all`ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

 

Articolo 4 (Azioni in giudizio)

1. Costituisce discriminazione ai sensi della legge 9 dicembre 1977 n. 903 qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell`uno dell`altro sesso e riguardano requisiti non essenziali allo svolgimento dell`attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole "dell`uno o dell`altro sesso", fatta eccezione per casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puó promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell`articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all`articolo 8, comma 2, competente per territorio.

5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all`assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell`esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l`onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puó essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all`articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l`impiego.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso puó essere comunque proposto.

7. Il giudice nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.

8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l`articolo 650 del codice penale richiamato dall`articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all`esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall`ispettorato del lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell`appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi piú gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l`esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l`ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l`adozione delle sanzioni previste.

10. Resta fermo quanto stabilito dall`articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

 

Articolo 5 (Comitato nazionale per l`attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici)

1. Al fine di promuovere la rimonizione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l`uguaglianza delle donne nell`accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera é istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l`attuazione dei principi

di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piú rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili piú rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo delle parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l`impiego.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materia giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri dell`industria, del commercio e dell`artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;

c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l`impiego dei rapporti di lavoro, per l`osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonché dell`ufficio centrale per l`orietamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo é nominato un supplente.

5. Il Comitato é convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà piú uno dei suoi componenti.

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all`articolo 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il vicepresidente del Comitato é designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell`ambito dei suoi componenti.

 

Articolo 6 (Compiti del Comitato)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all`articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative all`attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l`opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità` per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

c) promuove l`adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro nonché da parte dei soggetti di cui all`articolo 2;

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l`esito finale;

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità é ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

g) propone soluzioni alle controverse collettive, anche indirizzando gli interessati all`adozione di piani di azioni positive per la rimonizione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici;

h) puó richiedere all`ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;

l) redige il rapporto di cui all`articolo 10.

 

Articolo 7 (Collegio istruttorio e segreteria tecnica)

1. Per l`struzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimonizione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all`articolo 5 e ai consiglieri di parità, é istituito un collegio istruttorio cosí composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all`articolo 5 che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia tra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;

c) un dirigente superiore del ruolo dell`ispettorato del lavoro;

d) gli esperti di cui all`articolo 5 comma 3, lettera a);

e) il consigliere di parità di cui all`articolo 8, comma 4.

2. ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all`articolo 5 possono essere elevati a due possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio é istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed é composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica é determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. Il Comitato ha facoltà` di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e di ricerche.

 

Articolo 8 (Consiglieri di parità)

1. consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984,n. 726 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, sono componenti tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l`impiego.

2. A livello provinciale é nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l`impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l`impiego operanti nell`ambito della medesima provincia.

3. I consiglieri di parità di cui ai comuni 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra le persone che abbiano maturato un`esperienza tecnicoprofessionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l`ambito della presente legge.

4.Il consigliere di parità di cui all`articolo 4, comma 2. della legge 28 febbraio 1987, n.56, é componente con voto deliberativo della commissione centrale per l`impiego.

5. Qualora si determini paritàdi voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.

6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell`ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l`impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. Nell`esercizio delle funzioni loro attribuita i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l`obbligo di rapporto all`autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell`esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.

7. Per l`espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all`ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.

8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l`azione in giudizio di cui all`articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell`articolo 4.

9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all`articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.

10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l`esercizio delle loro funzioni, sono domiciliari rispettivamente presso l`ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l`ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano la sede, l`attrezzatura, il personale e quanto necessario all`espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto puó modificare la collocazione del consigliere di parità nell`ambito del Ministero.

11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali regionali e centrale per l`impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L`onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente a permessi non retribuiti per l`espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima.

 

Articolo 9 (Rapporto sulla situazione personale)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione categorica o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell`intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 é trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni definite nell`ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l`ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all`articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piú gravi puó essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall`azienda.

 

Articolo 10 (Relazione al Parlamento)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle componenti commissioni parlamentali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull`attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui all`articolo 5.

 

Articolo 11 (Copertura finanziaria)

1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7 a decorrere dal 1991, é autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall`articolo 2 é autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.

2. All`onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991 - 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l`anno 1991 utilizzandol`accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità".

3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITÁ 1998/2001

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I

Art. 1: Campo di applicazione

............ pag. 1

Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

............ pag. 2

TITOLO II - Relazioni Sindacali

CAPO I: Metodologie di Relazioni

Art. 3: Obiettivi e strumenti

............ pag. 3

Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa

............ pag. 4

Art. 5: Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto collettivo integrativo

............ pag. 6

Art. 6: Informazione, Concertazione, Consultazione e Commissioni Paritetiche

............ pag. 7

Art. 7: Comitati per le pari opportunità

............ pag. 9

CAPO II: I Soggetti Sindacali

Art. 8:Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

............ pag. 10

Art. 9: Composizione delle delegazioni

............ pag. 10

CAPO III: Procedure di raffreddamento dei conflitti

Art.10: Clausole di raffreddamento

............ pag. 11

Art.11: Interpretazione autentica dei contratti collettivi

............ pag. 11

PARTE SECONDA - Classificazione del personale

CAPO I: Obiettivi

Art.12: Obiettivi

............ pag. 12

CAPO II: Classificazione

Art.13: Il sistema di classificazione del personale

............ pag. 13

Art.14: Accesso dall’esterno

............ pag. 13

Art.15: Progressione interna nel sistema classificatorio

............ pag. 14

Art.16: Criteri e procedure per i passaggi tra categorie

............ pag. 15

Art.17: Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria

............ pag. 16

Art.18: Norma di inquadramento del personale in servizio

............ pag. 17

Art.19: Nuovi profili

............ pag. 18

CAPO III: Le Posizioni Organizzative

Art.20: Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni

............ pag. 21

Art.21: Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro

revoca - indennità di funzione

............ pag. 22

Art.22: Norma finale e transitoria

............ pag. 23

PARTE III

TITOLO I Flessibilità del rapporto di lavoro

CAPO I Particolari tipi di contratto

Art.23: Rapporto di lavoro a tempo parziale

............ pag. 24

Art.24: Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

............ pag. 26

Art.25: Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale

............ pag. 27

CAPO II Struttura del rapporto di lavoro

Art.26: Orario di lavoro

............ pag. 28

Art.27: Riduzione dell’orario

............ pag. 29

Art.28: Mansioni superiori

............ pag. 30

CAPO III

Art.29: Formazione e Aggiornamento professionale

............ pag. 31

PARTE IV Trattamento economico

CAPO I Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di

classificazione

Art.30: Trattamento economico stipendiale di prima applicazione

............ pag. 34

Art.31: Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico

............ pag. 35

CAPO II Nuovi trattamenti economici

Art.32: Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari

............ pag. 37

Art.33: Effetti dei nuovi trattamenti economici

............ pag. 38

Art.34: Lavoro straordinario

............ pag. 39

CAPO III Sviluppo Professionale

Art.35: Criteri per la progressione economica orizzontale

............ pag. 40

Art.36: Misura dell’indennità di funzione

............ pag. 41

PARTE V Sistemi di finanziamento

Art.37: Finanziamento del sistema classificatorio

............ pag. 42

Art.38: Finanziamento dei trattamenti accessori

............ pag. 42

Art.39: Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,

della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale

e dell’indennità professionale specifica

............ pag. 44

Art.40: Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento

dell’indennità infermieristica e del livello VIII bis

............ pag. 45

PARTE VI Disposizioni finali

Art.41: Disposizioni particolari

............ pag. 46

Art.42: Previdenza complementare

............ pag. 48

Art.43: Norme di rinvio

............ pag. 49

Art.44: Disapplicazioni e sostituzioni

............ pag. 50

Allegato 1 - Declaratorie delle categorie e profili

Allegato 2 - Elementi e contenuti che devono informare i criteri da definire

con il regolamento aziendale di cui all’art. 16, comma 4

............ pag. 51

............ pag. 62

Allegati da 3 a 11 - Tabelle economiche

............ pag. 63

Dichiarazioni congiunte

............ pag. 73

Dichiarazioni a verbale

............ pag. 77


Art. 7

Comitati per le pari opportunità

1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;

b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X;

c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.

2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle

materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:

  • accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
  • flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;

- processi di mobilità.

4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi..

5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

D.P.C.M. 27/3/97

"Azioni volte a promuovere l'attribuzione dei poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini"

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri approvata alla seduta del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Visto l’art. 5, comma 2, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità conferita con D.P.C.M. 12 luglio 1996;
- Visti la Dichiarazione e il Programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995);
- Visto il quarto Programma d’azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell’Unione Europea;
- Visto il Documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nel dicembre 1996;
- Considerato che nei Paesi occidentali e in Italia le donne hanno ormai raggiunto alti livelli di scolarità e accedono in elevata percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che comportano assunzione di responsabilità; che, nonostante resti elevato il tasso di disoccupazione e persistano aree di segregazione, la linea di tendenza è verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile;
- Considerato che tuttavia perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e di decisione, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche;
- Ritenuto che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura e allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, e che su tali fenomeni occorre intervenire con un'azione coerente e concertata dei pubblici poteri;
- Ritenuto che l'esperienza sociale dei lavori delle donne fa emergere l'esigenza di una valorizzazione del lavoro di cura come connotato primario della qualità della convivenza civile e delle relazioni tra le persone, la necessità di un diverso uso del tempo a fondamento di un moderno Stato sociale, l'opportunità di una redistribuzione del tempo-lavoro di cura, anche come fonte di lavoro e di cittadinanza;
- Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali finalizzati all'acquisizione di una identità di genere, all'educazione alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini;
- Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute come complessivo benessere psicofisico della persona e non come semplice assenza di malattie; che questa concezione della salute va assunta come principio ispiraore delle politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere ai bisogni di salute di tutta la popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva delle donne;
- Considerato che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del Programma di azione di Pechino;
- Considerato che nella quarta Conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace ; che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997;

Su proposta del Ministro per le pari opportunità,

Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:

I Ministri, nell’esercizio delle rispettive competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguiranno i seguenti obiettivi, nell’ambito degli obiettivi strategici indicati nella Dichiarazione e nel Programma di azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne, allo scopo di promuovere l’acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, di promuovere nuove politiche dell’occupazione, dei tempi di vita e dell’organizzazione del lavoro, di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment) - Obiettivo strategico G.1

L’obiettivo consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne
nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti

Azioni

1.1- Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica.
1.2- Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.
1.3 - Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti.

Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative
(mainstreaming) -Obiettivo strategico H.1

L’obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi istituzionali del mainstreaming, e si esplica nelle seguenti

Azioni

2.1- Assicurare un coordinamento strutturale e permanente dell’azione dei ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.
2.2 - Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena e tempestiva attuazione della presente direttiva.
2.3 - Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125, anche al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali;
avviare, con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del mainstreaming.

Analisi dei dati e valutazione di impatto - Obiettivo strategico H.3

L’obiettivo consiste nella produzione e diffusione di dati e informazioni disaggregati per sesso,
nonché nella valutazione di impatto equitativo di genere delle politiche governative, e si esplica nelle seguenti

Azioni

3.1- Valutare l'impatto equitativo della riforma dello Stato sociale, con particolare riferimento ai rapporti tra i sessi e le generazioni.
3.2 - Adottare il metodo della valutazione di impatto sulle strutture e le relazioni di genere prima
dell'adozione di qualunque azione di governo.
3.3 - Realizzare un libro bianco sul lavoro, che analizzi in particolare l'influenza della differenza di genere sulle trasformazioni dei lavori e sulle tipologie di lavoro nelle diverse fasce d'età e nei diversi settori e zone del Paese.
3.4 - Contribuire allo sviluppo, anche per il tramite dell’ISTAT e del Sistema Statistico Nazionale, la progettazione, la rilevazione e l’elaborazione delle statistiche con disaggregazioni per sesso e per età; dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella programmazione della ricerca, nella rilevazione dei dati e nell'analisi.

Promuovere ricerche mirate a fare emergere le problematiche connesse alla differenza di genere, in particolare fondandosi su dati delle statistiche ufficiali.

Formazione a una cultura della differenza di genere - Obiettivo strategico B.4

L’obiettivo consiste nel recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere, e si esplica nelle seguenti

Azioni

4.1- Promuovere l’introduzione, negli insegnamenti curricolari, dello studio dei diritti fondamentali delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni Unite.
4.2- Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia e del loro contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi, allo sviluppo e al progresso della società, anche mediante la promozione di progetti didattici di carattere disciplinare o interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la produzione di materiali didattici.
4.3 - Promuovere iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e alla soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti.
4.4 - Promuovere, anche mediante percorsi articolati, l'educazione alla sessualità, alla consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi fondati sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità.
4.5 - Consultare nell'iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e dell'università le associazioni delle ricercatrici, delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.
Favorire le condizioni per l’accesso delle donne alla ricerca e alle cattedre universitarie.

Politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione - Obiettivo strategico F.5

L’obiettivo consiste nel rafforzare le strutture produttive legate alla innovazione, nell’investire nei
settori della qualità della vita, della formazione, della cultura, della salvaguardia del territorio e
dell'ambiente, e si esplica nelle seguenti

Azioni

5.1- Valutare l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.
5.2 - Quantificare le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e di formazione professionale.
5.3 - Finanziare incentivi per l'occupazione femminile nelle aree di crisi e del Mezzogiorno, dove la disoccupazione delle donne è particolarmente elevata.
5.4 - Assumere il patto territoriale e gli altri strumenti di contrattazione a livello locale come momenti privilegiati per definire e perseguire obiettivi strategici per l'occupazione femminile.
5.5 - Adottare programmi finalizzati alla formazione mirata, alla transizione scuola-lavoro, alla promozione di competenze femminili nell'ambito di lavori socialmente utili e del settore non-profit, alla sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.
Sperimentare, anche con azioni pilota, iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso, anche
attraverso attività formative per la creazione di lavoro indipendente, valorizzando nuove competenze femminili.

Professionalità e imprenditorialità femminile - Obiettivo strategico F.2

L’obiettivo consiste nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale
di innovazione costituito dalla professionalità e dall'imprenditorialità femminile, e si esplica
nelle seguenti

Azioni

6.1 - Potenziare e incentivare tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare promuovere autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della legislazione a favore della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul prestito d'onore per giovani.
6.2 - Sostenere le esperienze del privato-sociale definendo standard di qualità delle prestazioni ed elaborando nuovi sistemi di regolazione appropriati alla diversificazione e innovazione delle tipologie di lavoro.
Realizzare un monitoraggio permanente sull'accesso delle donne ai fondi strutturali europei, garantire trasparenza nella informazione e nella gestione, promuovere iniziative volte alla piena utilizzazione dei finanziamenti anche attraverso misure di sostegno alla progettazione;
realizzare un monitoraggio permanente sull'imprenditorialità femminile e sulla formazione professionale, anche allo scopo di potenziare la ricerca e la sperimentazione su percorsi professionali innovativi.

Politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro - Obiettivo strategico F.6

L’obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini di svolgere, in fasi diverse dell'esistenza, gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; consiste altresì nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso,
nell'accesso al lavoro e nello sviluppo della carriera, e si esplica nelle seguenti

Azioni

7.1 - Promuovere, in sede di concertazione tra governo e parti sociali, l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili, tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli di orario ridotto e di rientrare nel modulo del tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.
7.2 - Avviare uno studio in sede interministeriale allo scopo di analizzare - anche in seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo in materia di riduzione e adattamento del tempo di lavoro - i costi e i benefici in termini finanziari, di benessere e coesione sociale, di politiche orientate alla riduzione dell'orario di lavoro.
7.3 - Definire e proporre, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, una nuova disciplina del lavoro notturno per donne e uomini che preveda garanzie per lavoratrici e lavoratori sui limiti di svolgimento dei turni di notte e sulla tutela della salute, e che garantisca una tutela rafforzata alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento ferma restando la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903.
7.4 - Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali volta a riconoscere a entrambi i genitori il diritto individuale di assentarsi, oltre il periodo perinatale, per motivi inerenti alla salute o ad altre esigenze delle figlie e dei figli.
7.5- Definire e proporre una nuova disciplina generale sui congedi formativi e promuoverne l'applicazione anche attraverso la contrattazione nel settore pubblico, in modo da garantire alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di fruire di periodi di assenza dal lavoro da dedicare alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
7.6 - Favorire le azioni volte alla riforma delle normative che regolano i tempi di vita e di lavoro nelle città.
7.7 - Sviluppare e rendere periodiche le indagini sull’uso del tempo, anche al fine di misurare il valore economico del lavoro non retribuito e di valutare l’asimmetria dei ruoli all’interno delle famiglie.
.8 - Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, anche mediante iniziative nel campo della sicurezza e della tutela della persona.
7.9 - Promuovere, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti pubblici, azioni positive che prevedano modifiche dell'organizzazione del lavoro volte a valorizzare le risorse umane, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione.
7.10 - Analizzare i processi di riorganizzazione o privatizzazione delle aziende pubbliche, anche dotandosi di appositi strumenti di osservazione, per realizzare un monitoraggio degli itinerari professionali e di carriera femminili.
7.11 - Promuovere la piena applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in particolare nella parte riguardante le azioni in giudizio contro le discriminazioni indirette.

Prevenzione e tutela della salute - Obiettivi strategici C.1-C.5

L’obiettivo consiste nella tutela della salute delle donne e degli uomini, intesa come complessivo benessere psicofisico, e nella promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile, e si esplica nelle seguenti

Azioni

8.1- Valorizzare, nel Piano Sanitario Nazionale, le azioni dirette alla tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita.
8.2 - Promuovere il piano socio-assistenziale nazionale, realizzando preventivamente una valutazione di impatto equitativo secondo il genere.
8.3 - Incentivare nel progetto obiettivo specifico per la salute materno-infantile, le azioni mirate ai fattori di rischio, alla diagnosi precoce, alla prevenzione, alla salute riproduttiva.
8.4 - Favorire lo sviluppo di una umanizzazione del parto, mediante l’adeguamento delle strutture e la disponibilità del personale, per creare un luogo ove si verifichi la sintesi razionale tra servizio sanitario pubblico e rispetto della persona.
8.5 - Predisporre un testo unico sulla maternità, anche allo scopo di armonizzare le normative di settore e di accrescere i livelli di tutela delle categorie meno protette.
8.6 - Sviluppare le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento a fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva.

Prevenzione e repressione della violenza - Obiettivi strategici D.1-D.3

L’obiettivo consiste nel promuovere efficaci iniziative di contrasto della violenza nelle relazioni personali e della prostituzione coatta, e si esplica nelle seguenti

Azioni

9.1- Sviluppare e dare periodicità, definendo nuove metodologie di indagine, alle rilevazioni statistiche sui fenomeni di violenza sessuale e abusi sessuali, anche in ambito familiare, maltrattamenti, molestie sessuali nel luogo di lavoro.
9.2 - Realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sulle donne e sulle o sui minori, anche allo scopo di effettuare un monitoraggio e una verifica della nuova normativa in materia di reati di violenza sessuale e di analizzare la giurisprudenza in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia.
9.3 - Predisporre una nuova normativa che introduca provvedimenti cautelari urgenti in caso di
violenza domestica.
9.4 - Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione coatta, in particolare la realizzazione di campagne di informazione e l'adozione di misure di protezione e di ricerca di occasioni di lavoro per le donne che vogliano sottrarsi al racket della prostituzione e allo sfruttamento sessuale.

Cooperazione e relazioni internazionali - Obiettivi strategici E.1-E.4

L’obiettivo consiste nello sviluppo di una politica estera tesa alla pace, alla cooperazione e al
pieno rispetto dei diritti umani, in cui le differenze di genere nelle diverse culture siano
occasione di ascolto reciproco e di reale confronto, e si esplica nelle seguenti

Azioni

10.1 - Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all'effettivo rispetto dei diritti umani delle
donne e delle bambine.
10.2 - Valorizzare il contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la soluzione
pacifica dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.
10.3 - Sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione dell’autonomia
delle donne in tutte le sfere della società e dell’economia, con particolare riguardo al ruolo che
le donne possono assumere nella lotta alla povertà.

11. La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione.


DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 196

"Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 47, comma 1, che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, nonche' a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l'emanazione di norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita' ed a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Visto il parere reso dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Consigliere e consiglieri di parita'

1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parita', effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita' e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parita' sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

Art. 2. Procedura di nomina e durata del mandato

1. Le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita'.

2. Le consigliere e i consiglieri di parita' devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parita' e pari opportunita' nonche' di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

3. Il relativo decreto di nomina, contenente il curriculum della persona nominata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parita' regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parita' di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di consigliere di parita'. Si applica quanto previsto dal comma 3.

5. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. Ai fini dell'eventuale rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di funzioni di consigliere di parita' ai sensi della normativa previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge osservandosi le modalita' previste dal comma 3. Le consigliere ed i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In sede di prima applicazione si procede alle nomine, conformemente ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 dicembre 2000.

Art. 3. Compiti e funzioni

1. Le consigliere ed i consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunita' per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunita';
d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunita';
e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunita' da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazioni;
h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parita' degli enti locali.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parita' nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite prevista dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresi' ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale e' componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125; alla promozione e realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attivita' svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio.

Art. 4. Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita'
Relazione al Parlamento

1. Al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, e' istituita la rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parita', coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita'.

2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parita' di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunita'.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale puo' avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125, anche di esperte od esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispettivo campo di attivita'.

4. L'entita' delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, e' determinata con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base del rapporto di cui al comma 5, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita', presenta in Parlamento, almeno biennalmente, d'intesa con il Ministro per le pari opportunita', una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.

Art. 5. Sede e attrezzature

1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali e provinciali e' ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', predispone con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una convenzione quadro allo scopo di definire le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita', nonche' gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Entro i successivi tre mesi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' ai contenuti della convenzione quadro, provvede alla stipula di altrettante convenzioni con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parita'.

Art. 6. Permessi

1. Le consigliere ed i consiglieri di parita', nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parita' hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita' hanno altresi' diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali verra' corrisposta un'indennita'. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennita' sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.

3. L'onere per le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, e' a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 9. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita', lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennita' rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attivita', entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, nonche' di un'indennita' fissata dallo stesso decreto. In alternativa puo' richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attivita' svolta. Ove la funzione di consigliera o consigliere nazionale di parita' sia ricoperta da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennita' nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 7. Azioni positive

1. All'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).".

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma e' diffuso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;".

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entita' del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;".

4. All'articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalita' di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato puo' deliberare la stipula di convenzioni nonche' di avvalersi di collaborazioni esterne:
a) per l'effettuazione di studi e ricerche;
b) per attivita' funzionali all'esercizio dei compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera d).".

5. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 47 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attivita', il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita', ovvero il Comitato per le pari opportunita' eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parita' territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In sede di prima applicazione essi sono predisposti entro il 30 giugno 2001. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. In fase di prima attuazione, il programma obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal comma 2, e' formulato per l'anno 2000 entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8. Azioni in giudizio

1. L'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Azioni in giudizio). - 1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso , fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il consigliere di parita' provinciale o regionale territorialmente competente.

5. Le consigliere o i consiglieri di parita' provinciali e regionali competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parita' regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e' considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parita' promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' la consigliera o il consigliere di parita' regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e' punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e comporta altresi' la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all'articolo 9.

12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7.

13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parita'.

14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione l'articolo 410 del codice di procedura civile.".

Art. 9. Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'

1. E' istituito il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese relative alle attivita' della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parita', ai compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonche' le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal presente decreto. E' altresi' destinato a finanziare le spese relative al pagamento di compensi per indennita', rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parita', nonche' quelle per il funzionamento e le attivita' della rete di cui all'articolo 4 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 3, diversi da quelli relativi al personale. Le regioni e le province possono integrare le risorse provenienti dal Fondo con risorse proprie.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 30% e' riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parita' ed e' destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attivita' ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attivita' della rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui all'articolo 4;
b) la restante quota del 70% e' destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse deve comunque essere effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonche' in base alla capacita' di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione e' composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita' o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 4, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, da un rappresentante della direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposta all'amministrazione del Fondo per l'occupazione, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonche' all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 4. L'attivita' della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le pari opportunita', in base alle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1991, le procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di onorabilita' che i soggetti richiedenti devono possedere. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente gia' riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i rapporti di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono presentati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2001 e il 31 marzo 2002.

3. Sono abrogati gli articoli 2, commi 3 e 6, e 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e l'articolo 18 della legge 7 dicembre 1977, n. 903.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal presente decreto con le modalita' previste dai rispettivi statuti. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del presente decreto trovano piena e immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266


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