Regolamento Comitato Pari Opportunità Azienda sanitaria n.4 Cosenza
Art.1
In adempimento delle prescrizioni dell’art.7del CCNL 1998/2001 il costituendo Comitato per le pari opportunità persegue i seguenti obiettivi:
- garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (art.37 della Costituzione della Repubblica);
- promuovere le azioni positive previste dalla L.10.04.1991 n.125 e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.03.1997,con particolare riferimento alla formazione professionale alla progressione in carriera, alla mobilità,alla diversa organizzazione e distribuzione del lavoro,all’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
- avviare indagini conoscitive,ricerche ed analisi finalizzate ad individuare misure idonee a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori anche in collaborazione con l’Università degli Studi della Calabria e l’Osservatorio delle Politiche sociali della Provincia di Cosenza;
- promuovere iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione della pari dignità delle persone, al fine di rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà personale dei singoli;
- stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità.
Art.2
Il Comitato per le pari opportunità sarà formato dai seguenti membri;
- Il Presidente
- Per la parte aziendale 5 componenti effettivi e 5 supplenti scelti dall’Azienda tra i dipendenti;
- Per la rappresentanza elettiva 5 componenti effettivi e 5 supplenti, dipendenti dell’Azienda,segnalati dalle OOSS;
Art.3
1. I componenti della parte pubblica sono designati dal Direttore Generale
2. I rappresentanti del personali sono indicati dalle OOSS
3. I membri del Comitato per le pari opportunità rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.Nel caso in cui uno dei membri cessi prima del decorso dei quattro anni , il Direttore Generale, in sostituzione ,disporrà la nomina del candidato.
4. Il Comitato deve essere dotato di una segreteria organizzativa formata da personale dell’amministrazione ivi collocato a tempo pieno.
5. Il Comitato deve essere dotato di risorse per il funzionamento, la realizzazione di autonome iniziative e di progetti di azioni positive iscritte in appositi capitoli di spesa.
Art.4
1. Il presidente è designato dal Direttore Generale.
2. Il Comitato dura in carica quattro anni e cessa alla scadenza del termine.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza dell’incarico, occorrerà procedere alla nomina dei nuovi membri ; é possibile rinominare membri già facenti parte della commissione per un solo ulteriore mandato.
Art.5
- Il Comitato adotterà il presente regolamento per il proprio funzionamento e lo invierà per conoscenza all’Amministrazione ,alle RSU e alle OO.SS..
- Il Comitato si riunirà ogni mese o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei membri che lo compongono nonché nei casi in cui il Presidente lo ritenga necessario.
- Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e la partecipazione del Presidente o del Vicepresidente. Le assenze dalle sedute regolarmente convocate devono essere giustificate. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive,comporta la decadenza dall’incarico.
Durante le riunioni deve essere redatto un verbale;il verbale approvato deve essere trasmesso per pubblicità all’amministrazione e alle RSU.
I membri del comitato, nell’espletamento di attività in materia di pari opportunità, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
4. Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne ed avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti scelti tra il personale ma anche esterni all’Azienda, i quali parteciperanno alle sedute a titolo consultivo.
Art.6
1. Il Comitato svolge funzioni di studio e di analisi della condizioni di lavoro all’interno dell’Azienda, finalizzate ad un’attività propositiva nei confronti della stessa, per lo sviluppo della cultura delle pari opportunità.Il C.P.O. proporrà inoltre progetti di azioni positive, anche in collegamento con le analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali.
2. In particolare compete al C.P.O.:
a. formulare proposte denominate “azioni positive” a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e misure atte a consentirne l’effettiva parità;
b. formulare il “piano triennale perle azioni positive”
c. Formulare proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti:
1. Accesso e progressione di carriera, istituzione di nuove figure professionali, distribuzione e assegnazione del personale alle strutture dell’Azienda,attribuzione di incarichi e responsabilità;
2. organizzazione e partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
3. orari di lavoro del personale, orari di servizio dell’utenza;
4. ogni altra materia che abbia riflessi sulle condizioni delle lavoratrici;
Le proposte di misure atte a creare pari opportunità sono trasmesse ai soggetti della contrattazione decentrata. L’Amministrazione e le Organizzazione Sindacali dovranno prendere in esame tali proposte entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le determinazioni dell’Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal comitato devono essere motivate,
d. Segnalare fatti o circostanze riguardanti forme di discriminazione, diretta o indiretta;
e. Promuovere indagini conoscitive,,ricerche ed analisi sulla distribuzione dei ruoli delle persone nell’Azienda necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra le dipendenti e i dipendenti;
f. Promuovere iniziative volte a dare attuazione alle Risoluzioni e alle Direttive nazionali e dell’UE, per rimuovere comportamenti lesivi e offensivi delle libertà personali;
g. Pubblicizzare le iniziative nazionali relative al tema del ruolo delle donne nelle Aziende sanitarie;
h. Proporre e organizzare iniziative culturali e scientifiche in cui siano protagoniste le donne dell’Azienda,avvalendosi delle particolari professionalità operanti nell’Azienda;
i. Promuovere, più in generale, la cultura delle pari opportunità,attraverso iniziative che coinvolgono tutto il personale anche in collegamento con analoghe strutture locali,nazionali ed internazionali;
j. Riconoscere la peculiarità della presenza femminile e la differenza del lavoro femminile all’interno dell’Azienda attraverso la rimozione di forme di espressione e di linguaggio rivolte ed indirizzate esclusivamente al maschile;
k. Pubblicizzare periodicamente tra i dipendenti dell’Azienda l’attività svolta ed i risultati raggiunti;
l. Assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato dalle leggi o anche dalle normative derivanti da accordi sindacali recepiti a livello di contrattazione integrativa;
Art.7
Il C.P.O. può partecipare, nella persona del presidente o del suo vicepresidente, alla contrattazione decentrata nelle materie aventi per oggetto i criteri generali in merito a :
- Tempo di lavoro e flessibilità;
- Formazione
- Mobbing
- Adozione di misure dirette a favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge n°125
Art.8
L’Azienda individua i locali presso cui il C.P.O. svolgerà la propria attività
Art.9
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
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