1. Al fine di consentire la velocizzazione dei procedimenti amministrativi, il Direttore generale nell’ambito degli atti di sua competenza, può delegare le proprie funzioni a dirigenti professionalmente idonei, ai quali conferisce autonomia decisionale e finanziaria necessaria per lo svolgimento dei compiti trasferiti.
2. La delega relativa all’attività gestionale di diritto privato è conferita per iscritto nei modi e nelle forme necessarie rapportate alla tipologia di attività delegata; in ogni caso l’originale dell’atto di delega è inserito in apposito registro conservato presso la segreteria del Direttore Generale .
3. La revoca delle deleghe conferite deve aver luogo nelle stesse forme seguite per il loro conferimento, dovendosi quindi osservare anche le identiche modalità‡..
4. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all’Azienda, degli atti compiuti, non essendo previste forme di controllo preventivo sugli atti medesimi, né successive a carattere continuativo e sistematico, salva la possibilità per la Direzione aziendale di effettuare controlli.
5. Nel caso di inerzia del soggetto delegato il Direttore generale può adottare direttamente l’atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente l’adozione ad altro incaricato previa comunicazione al delegato rimasto inerte.
6. Il Direttore Generale nell’ambito dell’eventuale attività di controllo di cui al comma 4, può, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, annullare d’ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato. Può altresì assumere rispetto agli atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti formalizzati dal delegato le iniziative consentite dal codice civile.
7. I dirigenti cui è stata conferita delega hanno il compito di porre in essere i relativi atti nelle forme di legge assumendo ogni conseguente responsabilità civile, amministrativa e contabile, fermo restando il potere della Direzione Generale di valutazione dei risultati in termini di perseguimento degli obiettivi e di sussistenza del rapporto fiduciario. Il dirigente delegato, anziché con proposta di atto deliberativo, provvede con atto dirigenziale quale atto formale che deve avere tutti gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa. Come disciplinato da apposito atto regolamentare. |