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Art.06 Direttore Generale

1. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Azienda.

2. Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario e revoca, eventualmente, gli stessi nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 - bis - comma 8 del D.Legislativo n. 229/99.

3. Il Direttore generale è responsabile della complessiva gestione dell’Azienda ed è tenuto ad assicurarne il regolare funzionamento anche attraverso l’esercizio del potere di indirizzo e controllo.

 Nomina e revoca i responsabili delle strutture semplici e complesse, nonché delle altre strutture operative dell’Azienda.

4. Il Direttore Generale esercita direttamente tutte le funzioni non attribuite ad altri livelli direzionali o dirigenziali con disposizione di legge o di regolamento di organizzazione ovvero non delegate ai sensi del successivo art. 20.

5. Il Direttore Generale esercita le predette funzioni con atti di diritto privato o, nei casi stabiliti dalla legge, attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi.

6. Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal codice civile e dalle leggi speciali ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che questa non sia prevista da specifiche disposizioni.

7. I provvedimenti amministrativi sono emanati nella osservanza della legge n. 241/1990 e dei principi generali dell’azione amministrativa.

8. Il Direttore Generale, sulla base di opportune intese con la Conferenza dei Sindaci, assicura i rapporti tra questa e l’Azienda, assumendo le misure organizzative e gli atti necessari affinché la Conferenza possa svolgere la sua funzione di organismo di controllo e di indirizzo.

9. Nel caso di vacanza dell’ufficio ovvero nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale si applica il disposto dell’art. 3, comma 6, d.lgs.n. 502/1992.

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