1. Costituisce compito della dirigenza l’attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dalla Direzione Aziendale e la formulazione di proposte nei confronti dei superiori livelli direzionali.
2. Spetta in particolare ai dirigenti lo svolgimento delle seguenti funzioni o attività:
a) direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle strutture organizzative professionali o funzionali cui siano preposti, la predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture medesime, secondo i principi di flessibilità ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati attraverso l’uso razionale delle risorse;
b) svolgimento di attività di elaborazione, consulenza, studio o ricerca ovvero di funzioni ispettive e di controllo ovvero, ancora, svolgimento di attività di natura tecnico professionale;
c) responsabilizzazione del personale ai fini del raggiungimento dei risultati ed adozione degli atti datoriali di gestione organizzatoria del personale che non comportino modifiche di posizione funzionale;
d) organizzazione degli orari di servizio per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell’utenza;
e) controllo dell’insieme delle attività delle strutture organizzative e funzionali cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti;
f) partecipazione alle procedure informative nonché di verifica e controllo delle prestazioni e della gestione.
3. Le funzioni e i compiti di cui ai commi precedenti sono oggetto di specifica definizione con il regolamento di organizzazione con particolare riferimento agli ambiti di riconosciuta autonomia e responsabilità nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del settore operativo di competenza, implicanti anche il potere di adottare atti, di diritto privato o di diritto pubblico, a rilevanza esterna.
4. Funzioni ulteriori possono essere delegate ai dirigenti ai sensi dell’art. 27 del presente atto aziendale. |