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Art.12 Distretto Sanitario

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1) Il presente regolamento, è emanato in attuazione di quanto previsto dall’atto aziendale dell’A.S. n° 4 in ossequio alle normative di riferimento (D.L. 229/99 - linee guida regionali) sull’organizzazione degli uffici dei servizi del DS, sui rapporti interni al distretto, nonché sui rapporti nei confronti delle altre UU.OO. e Servizi Aziendali e verso gli EE.LL. cui il DS fa riferimento.

2) Le norme del presente regolamento hanno la finalità di garantire la razionalità dell’azione amministrativa l’imparzialità, l’efficienza, l’uniformità, l’efficacia delle prestazioni.

 

Art. 2

Obiettivi e criteri generali

L’organizzazione del DS e la regolamentazione dei rapporti interni ed esterni sono ispirate ai seguenti criteri generali:

- Attuazione del principio d’autonomia economico-finanziaria;

- Attuazione del principio d’autonomia organizzativa e gestionale;

- Attuazione del principio d’economicità della gestione;

- Attuazione dei criteri di flessibilità organizzativa ed ottimizzazione della gestione delle risorse;

- Attuazione di sistemi di controllo e verifica che facilitino il raggiungimento degli obiettivi distrettuali;

- Trasparenza e amplificazione dell’azione amministrativa, anche attraverso apposite strutture per l’informazione ai cittadini e per l’accesso ai documenti amministrativi.

- Miglioramento dell’integrazione socio - sanitaria rendendo maggiormente coordinati i rapporti cittadini - Azienda Sanitaria - E.E.L.L.

 

TITOLO II

MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 3

Il Distretto Sanitario (DS)

1) Il DS è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Azienda Sanitaria per le attività finalizzate all’assistenza primaria, in altre parole alla promozione della salute, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse dell’A.S. e degli EE.LL.

2) Il DS, struttura complessa dell’azienda, esercita le funzioni previste dalla legge regionale e dall’art. 3 quinquies del D. L.vo 229/99 secondo le modalità previste dalle norme attuative regionali e di recepimento del medesimo.

3) Il DS, ai sensi del D. L.vo n.° 229/99, art. 3 quinquies, assicura i servizi d’assistenza primaria, specialistica, riabilitativa, residenziale non ospedaliera, sociale e di prevenzione relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali.

In quest’ambito, il DS organizza e controlla l’attività di specialistica ambulatoriale in funzione delle necessità epidemiologiche emergenti e delle liste d’attesa intervenendo anche nella gestione delle strutture specialistiche convenzionate/accreditate operanti sul territorio distrettuale.

4) Al DS sono attribuite risorse economiche, di personale e strutturali, definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.

Nell’ambito delle risorse assegnate, il DS è dotato d’autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio dell’Azienda Sanitaria di Cosenza.

 

Art. 4

Il Direttore del Distretto

Il direttore del DS realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale.
Il direttore del DS supporta la Direzione Generale nei rapporti con i Sindaci del distretto.
Il direttore del DS è individuato in un dirigente aziendale che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, con incarico fiduciario diretto da parte della Direzione Generale ai sensi dell’ art. 3 sexies del D.L.229/99.
In alternativa, previo congelamento di un posto di dirigente in pianta organica, può essere nominato, dietro pubblica selezione, un medico di medicina generale con almeno 10 anni di anzianità di servizio.
Il direttore del DS è componente effettivo dell’Area dipartimentale di Coordinamento delle attività distrettuali, del Collegio di Direzione aziendale, dei dipartimenti funzionali materno-infantile e di riabilitazione.

 

Art. 5

Comitato dei Sindaci del Distretto

Il Comitato dei Sindaci del Distretto organizzato secondo l’Art.3 - quinquies D.Legislativo 229/99 ed indicazioni regionali, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali.
Nei Comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell’Azienda Sanitaria o la supera, il Comitato dei Sindaci del Distretto è sostituito dal Comitato dei Presidenti di Circoscrizione.
Il Comitato dei Sindaci di distretto si riunisce secondo le modalità di convocazione previste dal Regolamento della Conferenza dei Sindaci su richiesta di 1/3 dei Sindaci i cui Comuni sono compresi nel territorio distrettuale.

 

Art.6

Programma attività territoriali

Il direttore del DS, in collaborazione con il responsabile amministrativo del distretto e con il Comitato Consultivo Distrettuale, è tenuto a realizzare un programma delle attività territoriali, basato sul principio dell’intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative.

Nel programma annuale si specifica:

a) La localizzazione dei servizi di cui all’art. 3

- septies del D.L.vo 229/99, in altre parole:

- Le azioni tese a garantire l’integrazione socio - sanitaria e quindi l’erogazione delle prestazioni socio - sanitarie, sia di rilevanza sociale sia di rilevanza sanitaria;

- Le azioni tese a garantire l’erogazione delle prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria attenenti il settore materno- infantile, anziani, malattie cronico - degenerative, le dipendenze;

b) La determinazione delle risorse per l’integrazione socio - sanitaria di cui al punto precedente e le quote rispettivamente a carico dell’Azienda Sanitaria e dei Comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza.

Tale programma è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei Sindaci di distretto, dal direttore del DS ed è approvato dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, d’intesa, limitatamente alle attività socio - sanitarie, con il comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.

 

Art. 7

Comitato consultivo distrettuale

E’ istituito con atto del Direttore Generale, su proposta del direttore del distretto. Il comitato consultivo distrettuale di cui all’art. 3 sexies del D. L.vo 229/99 è l’organismo che per le funzioni attribuite dal P.S.R. 1999/2001 al Consiglio di Distretto.
I due organismi sono pertanto coincidenti e le loro funzioni sovrapponibili. L’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali è composto dalle figure previste dal P.S.R. in quanto compatibili con quelle di cui al comma 2 dell’art. 3 sexies del D. L.vo 229/99, integrato con la presente almeno una delle seguenti figure:

- 1 M.D.F.

- 1 P.L.S.

- I rappresentanti delle singole attività distrettuali compresi i rappresentanti delle articolazioni dei dipartimenti di prevenzione, salute mentale, dipendenze.

Il comitato consultivo distrettuale si riunisce di norma almeno 3 volte l’anno su disposizione del direttore del DS o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

 

Art. 8

U.O. Amministrativa del DS

L’U.O. Amministrativa del DS realizza l’attività di tutte le funzioni amministrative attribuite al DS, attraverso le articolazioni organizzative che devono coordinarsi con gli analoghi servizi generali sulla base delle indicazioni del direttore del DS e sulla base degli indirizzi tecnici forniti dal direttore del dipartimento Amministrativo.
Le attività amministrative sono coordinate dal responsabile delle attività amministrative (R.A.) del distretto nominato dal D.G. dell’Azienda Sanitaria.
Tale figura deve appartenere al ruolo amministrativo, livello dirigenziale e non deve ricoprire altri incarichi in seno all’amministrazione aziendale.
Il R.A. partecipa direttamente e responsabilmente alla realizzazione degli obiettivi distrettuali in accordo con il direttore del DS.
Il R.A. coordina tutto il personale dei ruoli amministrativo e tecnico curandone l’assegnazione alle varie UU.OO. distrettuali secondo criteri d’efficienza ed equità in funzione degli standard minimi di personale vigenti e del carico di lavoro emergente. Lo stesso propone al direttore del DS turni, reperibilità o, eccezionalmente, attività straordinarie per la definitiva autorizzazione.
Il personale dei ruoli amministrativo e tecnico operanti nel DS, ancorché assegnato a specifiche UU.OO. dipende gerarchicamente dal R.A. e dal direttore del DS.

 

Art. 9

Il referente attività servizi sociali del DS

1) Il referente delle attività dei servizi sociali del DS collabora con il Direttore del DS per la gestione delle attività sociali distrettuali.

2) Il referente delle attività dei servizi sociali in particolare svolge le seguenti funzioni:

- Elaborazione di proposte organizzative e/o funzionali per la gestione delle attività sociali distrettuali;

- Raccorda con i servizi e con gli operatori presenti nei servizi ambulatoriali per l’applicazione degli indirizzi tecnici e operativi propri dell’assistenza sociale;

- Raccordo con i servizi sociali dei Comuni per la verifica della gestionedelle deleghe in materia socio assistenziale riferite dai comuni stessi;

- Raccordo con il referente sociale individuato dai Sindaci nei Distretti i cui Comuni non hanno conferito delega in materia socio assistenziale.

Tale figura, individuata dal Direttore del DS è un assistente sociale che può ricoprire anche altre funzioni.

 

Art. 10

Budget di spesa

1) Al DS è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità analitica separata all’interno del bilancio dell’Azienda Sanitaria, nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle funzioni ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

2) Il direttore del DS concorre alla definizione del budget di competenza, predisponendo la relativa proposta da negoziare con la Direzione Aziendale, sulla base di quanto elaborato dai referenti dei centri di responsabilità, individuati nell’ambito distrettuale e delle proposte di programma definite dal comitato consultivo distrettuale.

3) Nel DS è prevista una cassa economale distrettuale per far fronte alle spese minute, urgenti ed indispensabili per garantire la funzionalità dei servizi distrettuali.

4) Il referente distrettuale per il Servizio Patrimonio, previo parere delDirettore del DS e del R.A. predispone, in accordo all’analogo servizio aziendale centrale le gare per l’acquisizione di beni e materiali necessari alla gestione del Distretto, in accordo a quanto previsto nel regolamento generale aziendale specifico.

 

TITOLO III

RAPPORTI RIFERITI ALLASTRUTTURA INTERNA DEL DISTRETTO

Art. 11

Poli Sanitari Territoriali (PST) e UU.OO. distrettuali.

1) Il polo sanitario è l’articolazione organizzativa del DS ed è funzionale al decentramento delle attività riferite ai livelli essenziali d’assistenza.

Il DS si articola nel territorio in uno o più punti d’erogazione di prestazioni, al fine di favorire la più ampia accessibilità alle numerose attività contraddistinte dal P.S.R. 1999-2001.

Tale articolazione è direttamente proporzionale alle caratteristiche orografiche e di popolazione del Distretto e sarà definita, di concerto con il Comitato dei Sindaci del distretto in sede di stesura del programma delle attività distrettuali.

2) Nel polo sanitario sono erogati i servizi distrettuali essenziali propri sotto la diretta responsabilità del direttore del DS e parte delle attività di prevenzione e salute mentale.

3) Il responsabile del Polo Sanitario in conformità con le linee di programmazione definite dal Programma delle attività distrettuali e delle indicazioni gestionali del direttore del Distretto, provvede a:

- coordinare l’insieme delle attività proprie del Polo ai fini dell’erogazione delle prestazioni demandate a tale struttura;

- gestire le risorse umane, strutturali e tecnologiche assegnate, al fine od ottimizzare il rapporto domanda/offerta di prestazioni;

- curare e favorire l’inserimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta all’interno dei servizi del Polo Sanitario, quale componente essenziale ed integrante degli stessi;

- favorire, attraverso un’adeguata gestione delle risorse assegnate, le azioni finalizzate ad orientare la domanda verso l’uso di prestazioni appropriate, coinvolgendo in tali azioni sia rappresentanze degli utenti sia l'equipe degli operatori del Centro di Salute;

- Facilitare il raccordo tra MMG ed i PLS con i servizi territoriali del distrettoed i servizi ospedalieri, raccordo finalizzato prioritariamente a dare concretezza ai programmi d’attività

d’ADI, consultori, specialistica territoriale, strutture residenziali e semiresidenziali, dimissioni protette.

Il Polo Sanitario principale, coincidente con la sede del Distretto, avrà come responsabile lo stesso direttore di distretto;

4) In ogni DS le articolazioni funzionali sono:

 

AREE D’ATTIVITÀ

A questo gruppo appartengono aree d’azione diverse per specificità di funzione, ma accomunate dal fatto che non si realizzano articolazioni autonome del tipo Unità Operativa, ma restano sotto la diretta responsabilità del Direttore del DS.
Questi proporrà alla Direzione Generale, per la conseguente adozione, incarichi professionali ai Dirigenti chiamati a gestire quotidianamente le attività.

Sono pertanto individuate:

a) Attività delle cure primarie (comprendente la medicina di base, l’ufficio protesi ed ausili, la continuità assistenziale, le attività di controllo sulla farmaceutica e la specialistica convenzionata).

E’ coordinata da un Dirigente Medico fiduciario, con incarico professionale.

b) Pediatria di comunità (Medicina Scolastica).

Attività di sorveglianza sanitaria, d’educazione sanitaria rivolta alla popolazione scolastica in collaborazione con il mondo della scuola e le UU.OO. di medicina preventiva e educazione sanitaria. E’ coordinata da un Dirigente Medico, con incarico di tipo professionale che assume una valenza pari a quella della U.O. a carattere semplice.

c) Unità di valutazione distrettuale (finalizzata all’erogazione dei servizi domiciliari ADI, ACOD e costituito da: un MdF, il Direttore del DS o suo delegato, un Assistente Sociale, il responsabile del SIT distrettuale o suo delegato).

Il gruppo di lavoro può essere integrato da altre figure specialistiche ritenute necessarie da caso a caso.

d) Unità di valutazione Geriatrica (finalizzata all’erogazione dei servizi domiciliari in età geriatrica ed alla valutazione dei casi da AS 4 Cosenza proporre in ricovero presso RSA o reparti di lungodegenza) e costituita da: un MdF, il Direttore del DS o suo delegato, un Assistente Sociale, il responsabile del SIT distrettuale o suo delegato, un Medico Geriatra.

Il gruppo di lavoro può essere integrato da altre figure specialistiche ritenute necessarie da caso a caso.

Per i punti (c) e (d) si rimanda alle deliberazioni d’istituzione dei servizi.

e) U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico). Oltre che a gestire direttamente il rapporto con l’Utenza, l’ufficio collabora con il Direttore del DS alla progettazione e realizzazione d’interventi formativi, di miglioramento della qualità. E’ coordinata da un Dirigente Sociologo, con incarico di tipo professionale che assume una valenza pari a quella della U.O. a carattere semplice.

f) Servizi sociali (per la gestione di specifiche istanze e per il coordinamento delle attività sul territorio in sinergia con analoghi servizi degli EE.LL.).

 

U.U.OO. DISTRETTUALI

A questo gruppo appartengono articolazioni funzionali diverse per specificità tecniche, ma accomunate dal fatto che si realizzano articolazioni autonome del tipo Unità Operativa.

L’autonomia citata è tecnico-funzionale ed è subordinata al direttore del DS per budget, obiettivi, gestione del personale e delle risorse.

I Responsabili delle UU.OO., a carattere semplice ove non specificatamente previsto dalla Direzione Generale nell’apposito atto di individuazione delle strutture aziendali, sono nominati dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Sono pertanto individuate:

A) U.O. Poliambulatorio.

E’ coordinata da un Dirigente Medico che coordina le attività degli Specialisti ambulatoriali.

E’ così garantita l’organizzazione degli spazi, delle risorse umane e tecnologiche in modo da offrire all’utenza un sempre maggiore numero di prestazioni sanitarie.

Il responsabile organizza le attività domiciliari e rendiconta periodicamente sull’andamento del servizio con particolare riguardo alla riduzione delle liste d’attesa.

B) U.O. Consultorio familiare.

E’ coordinata da un Dirigente del ruolo sanitario.

C) U.O. di riabilitazione.

E’ coordinata da un Dirigente Medico Fisiatra.

Il responsabile organizza le attività domiciliari e di screening e rendiconta periodicamente sull’andamento del servizio con particolare riguardo alla riduzione delle liste d’attesa; gestisce autonomamente il personale di supporto (tecnici della riabilitazione).
Effettua tutte le attività di riabilitazione con utilizzo di apparecchiature specifiche.
Nell’ambito dell’area della riabilitazione nei soli distretti di Cosenza e Rende, vengono individuate specifiche UU.OO. di Neuroriabilitazione.
Vengono individuati, con incarico di responsabile, dirigenti medici in possesso della specializzazione in Neurologia e/o servizio in neuroriabilitazione.

D) U.O. Neuropsichiatria infantile ed equipe SPP.

E’ coordinata da un Dirigente Medico Specialista in Neuropsichiatria infantile.
In tale U.O. si colloca il personale delle ESPP assegnato dalla Regione alle Aziende Sanitarie.
E’ realizzata tutta l’attività riferita all’handicap scolastico in collaborazione con i Capi d’Istituto scolastici e le altre UU.OO. distrettuali.
Inoltre operano nell’ottica della presa in carico globale delle problematiche neuropsichiatriche dell’età evolutiva nei quattro aspetti che caratterizzano e connotano l’intervento sanitario, cioè quello preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

 

Art.12

Dipartimento di Prevenzione (DP)

1) Il DP supporta la Direzione Aziendale durante la fase di definizione e negoziazione del budget per le specifiche attività distrettuali.

2) Il coordinamento tecnico - scientifico delle attività erogate dai servizi distrettuali è svolto dal DP mediante la predisposizione d’indirizzi tecnici, protocolli d’attività, individuazione priorità e criteri di valutazione e di AS 4 Cosenza interpretazione applicativa uniformi aziendali.

3) L’attività relativa al DP ancorché coordinata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione è realizzata sul territorio distrettuale da Dirigenti Sanitari in carico ai singoli servizi od UU.OO. con obiettivi specifici distrettuali sempre nell’ambito dei programmi generali dell’Azienda Sanitaria.

In ogni Distretto, come attività uninominali riferite al DP devono essere sempre presenti:

MEDICINA LEGALE - IGIENE PUBBLICA

MEDICINA PREVENTIVA - IGIENE DEGLI ALIMENTI

VETERINARIA: AREE A-B-C

I direttori di distretto, per le altre aree d’attività non gestibili direttamente con personale del DP in seno al distretto, concordano con il direttore del DP e i responsabili delle UU.OO. le attività da rendersi, quali ad esempio quelle di Medicina dello Sport, di Medicina del Lavoro (Vigilanza e Sorveglianza), di Promozione alla salute e educazione sanitaria, d’Epidemiologia e Statistica sanitaria.

1) Le articolazioni territoriali del dipartimento di prevenzione sono pertanto collocate funzionalmente all’interno del distretto, con particolare riferimento a quelle di “ front - office “.

2) Il direttore del DS vigila sulla corretta erogazione dei servizi e commissiona, in accordo con la conferenza dei sindaci di distretto, la direzione aziendale, il capo dipartimento di prevenzione, i direttori delle UU.OO. dipartimentali, il programma dell’attività annuale da rendersi nell’ambito del DS di ciascuna specialità.

 

Art.13

Servizi di Igiene Mentale

1) Sulla base del D. L.vo n° 229/99, trovano sistemazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del Dipartimento Salute Mentale in particolare, i Centri di Salute Mentale e le strutture intermedie di riabilitazione presenti nel distretto.

2) La gestione distrettuale, con particolare riferimento ai servizi alla persona, dovrà avvenire nel pieno rispetto dei programmi, delle linee d’indirizzo e delle scelte generali promosse dal dipartimento e dovrà altresì consentire la più efficace integrazione con gli altri servizi distrettuali in primo luogo con i Servizi Sociali.

3) Il direttore del DS vigila sulla corretta erogazione dei servizi e programma, in accordo con la conferenza dei sindaci di distretto, la direzione aziendale, il capo dipartimento di salute mentale, l’attività annuale da rendersi nell’ambito del DS.

 

Art.14

Dipartimento delle Dipendenze (Ser. T)

1) Le funzioni e le attività d’assistenza ai soggetti in trattamento di disassuefazione da abuso di sostanze psicotrope, trovano specifico riferimento nel Ser.T. così come previsto dal Decreto del Ministero della Sanità n° 444 del 30.11.90 dalla Legge n° 45/99.

2) Le articolazioni operative del Ser.T., inteso quale struttura dipartimentale funzionale ai sensi della normativa richiamata, ivi comprese le strutture residenziali di riabilitazione, trovano riferimento gestionale all’interno del distretto nel quale sono ubicate.

La gestione distrettuale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei programmi, delle linee d’indirizzo e delle scelte generali promosse dal Dipartimento delle Dipendenze (Ser.T.) e dovrà altresì consentire la più efficace integrazione con gli altri servizi distrettuali, in primo luogo con i Servizi Sociali.

3) In funzione dell’utenza ricadente sul territorio dell’Azienda Sanitaria e a dalle specifiche normative in materia emanate dalla Regione, il Ser.T. può anche essere unico e come tale allocato in un solo distretto.

Si rimanda allo specifico regolamento attuativo del Dipartimento delle Dipendenze per ulteriori specifiche.

4) Il direttore del DS vigila sulla corretta erogazione dei servizi e programma, in accordo con la conferenza dei sindaci di distretto, la direzione aziendale, il capo dipartimento delle dipendenze, l’attività annuale da rendersi nell’ambito del DS.

 

Art.15

Servizio Infermieristico

1) Il Servizio Infermieristico trova collocazione funzionale ed operativa all’interno dei Poli Sanitari.
Ciò al fine di consentire l’erogazione delleAS 4 Cosenza molteplici prestazioni offerte dai servizi propri dei Poli Sanitari.

2) Il coordinamento gestionale delle risorse infermieristiche, tecnico - riabilitative ed ostetriche, assegnate ai Poli Sanitari viene svolto da una figura di riferimento distrettuale (Caposala) con l’obbiettivo di assicurare un adeguato supporto alla direzione del distretto nell’uso razionale e corretto delle risorse complessivamente assegnate.

Il direttore del DS può disporre, in caso di necessità, l’assegnazione di personale infermieristico all’interno del DS, su indicazione del responsabile del servizio infermieristico.

3) Il servizio infermieristico distrettuale è parte integrante, a livello generale dell’azienda, del Servizio infermieristico territoriale (S.I.T.).

4) Per altri dettagli, si rimanda allo specifico regolamento del S.I.T..

 

TITOLO I V

RAPPORTI RIFERITI ALLASTRUTTURA AZIENDALE

Art. 16

Dipartimento amministrativo

1) Il Dipartimento assicura tutte le funzioni amministrative aziendali, in particolare propone le linee generali di funzionamento, mentre le funzioni specifiche, proprie dei distretti sono svolte da personale alle dirette dipendenze del direttore del distretto.

2) Alcune funzioni dell’amministrazione centrale svolte dal dipartimento, possono essere decentrate dai distretti, con conseguente assegnazione funzionale del personale, ove questo consenta migliore integrazione e snellezza dell’azione amministrativa aziendale.
In particolare, è necessario che ogni distretto abbia specifici riferimenti in ambito: Servizio Personale, Servizio Economato - Patrimonio, al fine di garantire una più efficace gestione delle problematiche distrettuali, da affrontarsi sulla base delle risorse assegnate.

3) Si fa specifico riferimento al regolamento del dipartimento amministrativo aziendale per le singole procedure ed attività.

 

Art.17

Area di Coordinamento attività distrettuali

1) Il coordinamento distretti è organizzato secondo il modello dipartimentale funzionale al fine di favorire, tra l’altro, l’integrazione funzionale tra le attività aziendali e quelle socio - sanitarie dei DS.

2) All’interno dell’area del coordinamento distretti si collocano:

- U.O. di medicina di base (coordinamento MDF e PLS, autorizzazioni, esenzioni ticket, assistenza sanitaria all’estero, rapporti con la CEE);

- U.O. protesi ed ausili;

- L’attività di programmazione e controllo della specialistica convenzionata riferita alle strutture operanti sul territorio distrettuale (Servizio Cure Specialistiche);

- U.O. SUEM - 118;

- Il Dipartimento funzionale Materno

Infantile (l’azione di programmazione e controllo delle attività consultoriali, centro di genetica, pediatria di comunità riferita alle strutture operanti sul territorio distrettuale);

- Il Dipartimento funzionale Riabilitazione (l’azione di programmazione e controllo delle attività riabilitative neurologiche-motorie-neuropsichiatriche infantili riferita alle strutture operanti sul territorio distrettuale);

- Il Servizio Infermieristico Territoriale (S.I.T.) con le sue articolazioni di presidio e distrettuali.
Il responsabile dell’area di coordinamento distrettuale è scelto dal D.G. tra i direttori di struttura complessa afferenti all’area dipartimentale; per ciò che riguarda la composizione ed il coordinamento delle altre strutture, vedasi il piano organizzativo generale dell’Azienda ed il regolamento specifico corrispondente.

 

Art.18

Dipartimento Servizi Sociali

Il Dipartimento supporta i DS per la gestione di convenzioni, accordi di programma e/o protocolli d’intesa gli Enti Locali nel campo dell’integrazione socio - sanitaria. Coordina, sul piano tecnico, le attività sociali gestite dai servizi distrettuali, mediante la predisposizione d’indirizzi tecnici, protocolli d’attività, individuazione di priorità e criteri divalutazione e d’interpretazione applicativa uniformi aziendali.

 

Art.19

Servizio Farmaceutico

1) Il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria individua un referente per ogni distretto, nell’ambito dell’attività delle cure primarie.

2) Il referente distrettuale del Servizio

Farmaceutico svolge le funzioni inerenti alla gestione della convenzione farmaceutica, la vigilanza sulle farmacie del territorio e controlli e monitoraggio anche nei confronti dei MDF e PLS.

Lo stesso realizza anche dei report trimestrali sull’andamento della spesa specifica, riferendo al direttore del DS e al responsabile del Servizio Farmaceutico aziendale.

3) Il Responsabile del Servizio Farmaceutico fornirà, per le attività di cui al punto 2, tutto il supporto, tecnico e, soprattutto, di personale specialistico in affiancamento a quello distrettuale.

4) Per altri dettagli, si rimanda allo specifico regolamento del dipartimento acquisizione beni e servizi.

 

TITOLO V

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art.20

Principi generali

1) Il distretto s’impegna ad assicurare, nei confronti dei cittadini, i livelli essenziali, appropriati ed uniformi d’assistenza secondo le indicazioni della programmazione razionale, regione ed aziendale garantendo altresì la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, anche, anche in relazione al comportamento degli operatori, nel rispetto della libertà e della dignità dell’individuo.

2) Ai cittadini, sia come singoli sia come associazioni, è riconosciuto il diritto all’esercizio del controllo sociale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

 

Art.21

Mezzi e modalità per la tutela degli utenti

1) Al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti dei servizi Socio - Sanitari erogatori e la pubblicizzazione degli obiettivi aziendali, in linea rispetto ai principi in tema di rogazione dei servizi pubblici sanciti dalla direttiva D.P.C.M. 27/1/94, l’azienda pone in essere strumenti, forme e regola volte alla concreta realizzazione di tali finalità, quali:

a) L’adozione e la gestione della Carta dei Servizi socio-sanitari;

b) L’istituzione e l’attivazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

 

Art. 22

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Presso le articolazioni organizzative territoriali distrettuali è prevista l’U.R.P. (si veda anche l’art.11), cosi come definita dall’art. 12 D.L. 29/93 con la finalità di:

- Attuazione delle norme in tema di trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90;

- Informazione sui servizi e sulle attività dell’Azienda;

- Raccolta e istruttoria dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte degli utenti.

- Gestione dei controlli di qualità sulle prestazioni.

- L’URP collaborerà con il direttore del DS per la formulazione e realizzazione di piani di formazione permanente del personale dipendente del DS, oltre a piani d’informazione (carta dei servizi distrettuale - punto Internet).

- L’URP si rapporterà con l’U.O. di staff Comunicazione, partecipazione, diritti e relazioni con il pubblico (URP) per l’applicazione dei programmi aziendali in materia di comunicazione, formazione, fornendo anche, con periodicità concordata, reportistica sull’attività svolta.

 

Art.23

Carta dei Servizi sociosanitari

Allo scopo di garantire ai cittadini la conoscenza, oltre che l’esercizio dei diritti di cui sono titolari, l’azienda adotta la Carta dei Servizi, anche in forma distrettuale, quale strumento per assicurare all’utenza certezza sui livelli qualitativi dei servizi offerti, per pubblicizzare tempi e standard d’erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per assicurare un Regolamento Distretto Sanitario AS 4 Cosenza Superato tale periodo, il regolamento sarà adottato in via definitiva, previa verifica ed eventuale aggiornamento e/o integrazioni ritenute necessarie. idoneo strumento di tutela nel caso di mancato rispetto da parte delle strutture aziendali dei tempi e dei livelli di qualità delle prestazioni stesse.

 

Art.24

Il diritto d’accesso agli atti

Al fine di tutelare l’interesse pubblico alla trasparenza dell’attività amministrativa, quale principio fondamentale per l’imparzialità della stessa, l’azienda definisce le regole e gli strumenti d’accesso agli atti in un apposito regolamento, secondo le disposizioni di cui alla L. 241/90 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge in ordine al diritto alla riservatezza.

 

Art.25

La tutela del diritto alla riservatezza

Al fine di tutelare le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali ed al fine di garantire che tale trattamento si svolga

nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, l’azienda, e quindi anche il DS, predispone apposita circolare applicativa delle disposizioni di cui alla Legge 675/96.

 

TITOLO V I

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Modifiche del Regolamento

Il presente regolamento è soggetto alle modifiche e/o integrazioni derivanti dall’emanazione di normative Nazionali, Regionali e/o Aziendali d’interesse distrettuale.

 

Art. 27

Durata del Regolamento

Il presente regolamento è adottato in via sperimentale per la durata di un anno.

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