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Art.26 Incarichi di responsabilità

Le tipologie di incarico conferibili, ai fini dell’espletamento delle attività e funzioni descritte, si distinguono in due gruppi: di direzione di struttura complessa o semplice ovvero di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di verifica e controllo.

L’affidamento dell’incarico è conferibile:

- per incarichi di natura professionale a dirigenti all’atto della prima assunzione;

- per incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione a dirigenti del ruolo sanitario con almeno cinque anni di servizio ed a seguito di valutazione positiva delle attività professionali espletate;

- per incarichi di struttura complessa, per la quale sia prevista la direzione da parte di un dirigente del ruolo sanitario, a un dirigente in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 484/97, secondo le modalità dallo stesso stabilite, previo avviso da pubblicare sulla G.U., tra una rosa di candidati idonei selezionati da una apposita commissione, per una durata da cinque a sette anni; - per incarichi di struttura semplice e complessa ovvero di natura professionale, per la quale sia prevista la direzione da parte di un dirigente del ruolo professionale, tecnico o amministrativo, ad un dirigente dell’Azienda del medesimo ruolo con cinque anni di attività ed a seguito di valutazione positiva.

Gli incarichi di natura professionale e di una unità operativa semplice collocate all’interno di unità operative complesse sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del responsabile della struttura, a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabili. L’attività dirigenziale è sottoposta a verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa. La conseguente valutazione è elemento caratterizzante ed essenziale del rapporto di lavoro dei dirigenti. Gli organismi deputati a tale funzione sono il collegio tecnico ed il nucleo di valutazione (N.A.V.S.).

Il collegio verifica le attività di tutti i dirigenti con cadenza triennale in relazione alle attività professionali, nonché dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice o di altra natura, alla scadenza dell’incarico ai fini della conferma e rinnovo.

La verifica sulle attività dei dirigenti di nuova assunzione avviene al termine del primo quinquennio di servizio.

Il nucleo di valutazione invece verifica i risultati di gestione del direttore di struttura complessa e semplice, nonché dei risultati raggiunti da tutti dirigenti anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Gli effetti della valutazione incidono sulla conferma, rinnovo o revoca degli incarichi.

Gli incarichi a tempo determinato per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, vengono conferiti sulla base dell’art. 15 - septies, comma 1, del D. lgs 229/99 dal Direttore Generale mediante la stipula di contratto a tempo determinato della durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni con facoltà di rinnovo.

Tale incarichi sono di natura dirigenziale a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo e sono finalizzati all’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico.

Sono conferiti entro il limite del 2% della dotazione organica della dirigenza con approssimazione all’unità successiva, a laureati in possesso dei seguenti requisiti:

a) che non godono del trattamento di quiescenza;

b) di particolare e comprovata qualificazione professionale;

c) che abbiano svolto attività in organismi di enti pubblici o privati o aziende pubbliche o aziende private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni apicali.

Il requisito b) può essere sostituito dal seguente requisito:

d) che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il conferimento di tali incarichi comporta l’obbligo per l’Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. La indisponibilità non è fatta sul numero dei posti ma in relazione agli oneri di spesa corrispondenti agli incarichi conferiti. Gli incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale vengono conferiti sulla base dell’art. 15 - septies, comma 2, del D. lgs. 229/99 dal Direttore Generale, mediante la stipula di contratto a tempo determinato della durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni con facoltà di rinnovo.

Tale incarichi sono di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico, a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del 5% della dotazione organica con approssimazione all’unità successiva, della dirigenza sanitaria ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, a laureati in possesso dei seguenti requisiti:

a) che non godono del trattamento di quiescenza;

b) che siano esperti di provata competenza;

c) in possesso del diploma di laurea e di specifici

requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico.

Il conferimento di tali incarichi comportano l’obbligo per l’Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. Gli incarichi a tempo determinato per l’attuazione di progetti finalizzati vengono conferiti sulla base dell’art. 15 - octies, del D. lgs. 229/99 dal Direttore Generale nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di studio di abilitazione professionale nonché di abilitazione all’esercizio della professione ove prevista. Gli incarichi a tempo determinato ad esperti di provata competenza vengono conferiti sulla base dell’ 7, comma 6, del D.lgs. 165/01 dal Direttore Generale, mediante la stipula di convezione, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Tali incarichi sono conferiti per esigenze cui l’Azienda non può far fronte con personale in servizio con particolare riferimento a tutte le funzioni di cui allo staff strategico.

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