REGOLAMENTO
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni ribadisce il diritto all’esercizio della libera professione, da parte del personale medico dipendente e del restante personale della dirigenza del ruolo sanitario.
Nel corso degli ultimi anni sono stati emessi da parte del Ministero alla Sanità una serie di provvedimenti inerenti la materia che oggi si vedono definiti all’interno del Decreto Ministero Sanità del 31/7/97, del D.L. 229/99 (Riforma Ter), del nuovo CNNL per la dirigenza, del D.P.C.M. 27 marzo 2000.
L’attività libero professionale intramoenia deve essere caratterizzata dalla libera scelta che l’utente compie nei confronti del Sanitario cui chiede la prestazione.
L’Azienda Sanitaria, oltre a garantire ai propri dipendenti il diritto all’esercizio dell’attività libero-professionale, intende promuovere detta attività che rappresenterà un miglioramento quantitativo delle risposte sanitarie all’utenza, nonché una fonte di approvvigionamento di risorse economiche da finalizzare ad interventi migliorativi sulla dotazione strumentale e sul miglioramento costante della formazione e aggiornamento professionale dei propri dirigenti sanitari.
Quanto sopra premesso, l’Azienda Sanitaria n° 4 di Cosenza emana il seguente regolamento:
Art.1
Tipologie di attività libero-professionale
art. 55 CNNL
1. L’esercizio dell’attività libero professionale da svolgersi al di fuori dell’impegno di servizio è:
a) professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del CCNL;
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del CCNL, svolte in equipe all’interno delle strutture aziendali, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le equipes dei servizi interessati.
e) prestazioni sanitarie erogate a domicilio (art. 15 quinquies comma 2 D.L. 229/99 e D.L.254/2000;
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
3. Ai sensi del D.M. Sanità 31.07.1997 l’attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza.
I dirigenti che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non possono esercitare la relativa attività possono essere autorizzati con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in altra disciplina, equipollente a quella di appartenenza, purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
L’autorizzazione è concessa per l’esercizio delle attività di prevenzione di cui al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
4. La gestione dell’attività libero professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione. AS 4 Cosenza
Art. 2
individuazioni spazi e strutture
art. 54 CNNL
1. Qualsiasi prestazione fatta esclusione dei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nonché quella propria dei Servizi di altissima specializzazione, dove è calcolato un altissimo rischio ed un costo eccessivo, peraltro già garantito a titolo gratuito dal SSN è erogabile in regime di l.p.,.
2. In applicazione degli artt. 4 (comma 11) e 15 quinquies del D.Lgs. 502/92 e nel rispetto dei principi in essi fissati, nonché degli artt. 54-90 del CNNL, a tutto il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo, è garantito lo svolgimento dell’attività libero-professionale all’interno dell’Azienda Sanitaria, in strutture proprie individuate dal Collegio di Direzione, o in alternativa, in strutture indicate dal Dirigente richiedente.
3. In caso di fruizione di spazi esterni all’Azienda, questi devono essere “non accreditati” con il SSN.
In tal caso non è prevista, ad alcun titolo, partecipazione alle spese da parte dell’Azienda Sanitaria n°4 di Cosenza.
Per forme particolari di collaborazione professionale con Enti e strutture accreditate con il SSN si rimanda ad altra parte del regolamento che tratta particolari forme di attività.
Art .3
organizzazione attività in studi privati
art. 55 bis CNNL
1. In alternativa alla messa a disposizione di spazi propri l’Azienda Sanitaria, e nelle more fino al 31.07.2003 al fine di consentire l’esercizio dell’attività libero-professionale, con apposita convenzione autorizza i dirigenti medici e veterinari all’utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico, alle seguenti condizioni:
a) preventiva comunicazione all’azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l’impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d’intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell’azienda.
Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all’azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli; A tal proposito l’Azienda sanitaria n° 4 di Cosenza tratterrà quale contributo aziendale il 10% della tariffa percepita dal professionista.
d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è autorizzato l’esercizio della attività libero professionale intra-moenia, con le procedure di cui all’art. 54, comma 1.
A tal proposito occorre precisare che il Collegio di Direzione potrà, in funzioni di particolari e peculiari attività (ad es. l’attività di Medico Competente ai sensi del D.L. 626/94 o del Medico Legale in caso di autopsia, testimonianza in udienza, etc.....), autorizzare l’esercizio di tali attività in sedi diverse da quella abituale, anche ad utilizzo occasionale.
Art. 4
Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi
art. 56 CNNL
1. I criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall’azienda con apposita disciplina .
2. Nella fissazione delle tariffe l’Azienda Sanitaria n° 4 di Cosenza terrà conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui all’art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa forfettaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall’art. 28, commi 1 e segg. della legge n. 488/1999;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’azienda e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell’equipe, del personale di supporto, i costi - pro quota - anche forfettariamente stabiliti - per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.
d) Le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.
L’Amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.lgs. 124/1998.
e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
f) Nella fattività libero professionale di
Equipe di cui all’art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte delle aziende - su indicazione dell’equipe stessa.
g) Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all’art. 55, comma 1 lettera a) del CCNL comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dall’azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici (D.P.R. 17 febbraio 1992 n. 81), in contraddittorio con i dirigenti interessati.
Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente.
h) Per le attività di cui alla lettera c) dell’art. 55 del CCNL, svolte in equipe, la tariffa e definita dall’azienda, previa convenzione con i soggetti interessati, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti dirigenti con il contraddittorio dei medesimi.
i) L’Azienda Cosenza Sanitaria n. 4 , nella fissazione delle tariffe, individua la quota percentuale destinata a se stessa nella misura del 10% in caso di attività prestata presso studi privati, mentre sarà del 20% in caso di attività prestata presso studi o spazi aziendali.
Tale quota maggiorata, servirà a coprire le spese indotte dall’uso degli spazi e delle attrezzature e dei costi generali di organizzazione.
Tale introito andrà a determinare un fondo che sarà utilizzato a fini diversi, ma che prioritariamente sarà utilizzato per l’aggiornamentoprofessionale obbligatorio della dirigenza medica e veterinaria.
In questo ambito, una quota non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell’attività libero professionale, e accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello minimo percepito dai dirigenti che espletano la fattività libero professionale.
Con separato atto, sulla base dei volumi d i attività aziendali, sentite le OO.SS., l’Azienda determinerà i criteri di ripartizione dei fondi agli interessati.
l) L’Azienda Cosenza Sanitaria n. 4 estenderà la copertura assicurativa ai Dirigenti che effettuano attività libero-professionale intra-moenia anche a questa parte di attività, assumendosi l’onere della polizza e chiedendo a rimborso, annuale e forfettario, onnicomprensivo,
di L. 50.000 (cinquantamila), da corrispondersi nella prima quota mensile dell’anno.
Art .5
Altre attività a pagamento
art. 57 CNNL
1. La fattività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all’interno dell’azienda costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. C del CNNL.
Tali incarichi, seppur occasionali, saranno affidati dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria con gli stessi criteri degli incarichi di responsabilità di tipo professionale o gestionale riferito a strutture semplici o complesse.
2. Qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente AS 4 Cosenza del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
- l’entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l’attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all’azienda di appartenenza che provvede ad attribuirne il 90 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall’azienda per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965.
5. L’atto indicato nell’art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell’orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento all’attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in equipe nell’ambito dell’azienda.
6. L’onorario della prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici (D.P.R. 17 febbraio 1992 n° 81), viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario dell’azienda.
L’onorario viene versato entro cinque giorni dalla riscossione all’azienda, che ne accredita il 90 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese successivo.
7. Le attività professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe , in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria accreditata sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall’azienda con le modalità stabilite da un’apposita convenzione.
L’azienda con la convenzione citata disciplina in conformità al CCNL: il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l’entità del compenso dovuto al dirigente e/o all’equipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all’azienda stabilita in conformità ai criteri indicati nell’art. 56.
8. Gli onorari per le prestazioni di cui al comma 7 sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l’attività, con bollettari forniti dall’azienda; la struttura, dedotte le quote di propria spettanza ai sensi della convenzione, versa all’azienda ed al dirigente le quote spettanti.
La struttura presso la quale il dirigente ha effettuato la prestazione è tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione stessa su apposito bollettino messo a disposizione dall’azienda.
9. Per le prestazioni di cui al comma 8, il contratto da stipularsi tra l’Azienda Sanitaria ed il Professionista che lo richiede, in conformità di quanto previsto dal CCNL, stabilisce per le attività svolte, per conto dell’azienda in regime libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
b) l’entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese.
I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
d) La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi del comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.
e) L’attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibili e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
Art. 6
Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
art. 58 CNNL
1. L’ attività professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l’attività istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell’attività libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell’art. 55 - per le quali non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali d’affezione) - l’attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dalle aziende, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all’attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l’equa partecipazione dei componenti le equipes interessate.
3. Il Collegio di Direzione valuterà le singole istanze prodotte dai dirigenti medici e veterinari ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale motivando in maniera oggettiva e circostanziata l’eventuale parere negativo.
Art. 7
Attività in costanza di ricovero
Day Hospital
1. Nel Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria n° 4 di Cosenza (P.O. Acri) è garantita la possibilità dell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.
L’Amministrazione garantisce, con provvedimento annuale, la disponibilità di posti letto entro i limiti fissati dalla normativa vigente e la tariffa da applicare agli utenti, in funzione del DRG e del livello di comfort utilizzato.
A tal fine viene indicato come massimo livello di comfort alberghiero, garantibile senza il pagamento di oneri aggiuntivi a carico dell’utente, il ricovero in stanza per due degenti con bagno.
2. Non è consentito il ricovero a pagamento nei servizi di emergenza-urgenza, di terapia intensiva e nella divisione di recupero e rieducazione funzionale.
3. I volumi complessivi delle attività di ricovero in regime libero professionale devono essere definiti in funzione dei programmi aziendali di attività ordinaria, in convenzione con il SSN.
Il Collegio di Direzione, nella valutazione della richiesta di autorizzazione, dovrà tenere conto delle indicazioni programmatiche in tal senso provenienti dalla Direzione Generale e del Responsabile del Dipartimento Ospedaliero.
4. Il Dirigente responsabile del Presidio Ospedaliero di Acri può ridurre o sospendere, in via transitoria, l’espletamento dell’attività libero professionale in costanza di ricovero, per motivate esigenze di ordine epidemiologico e di emergenza.
Analogamente per i ricoveri presso la divisione di diagnosi e cura psichiatrica.
Art. 8
Attività non rientranti nella libera professione intramuraria
art. 59 CNNL
1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione AS 4 Cosenza e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della dichiarazione da parte dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell’art. 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell’azienda ai sensi dell’articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/ 1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno richiesto non siano incompatibili con l’attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all’incarico conferito.
In tal caso vale il principio dell’onnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.
Art. 9
Modalità organizzative
1. L’Azienda Sanitaria n° 4 di Cosenza organizza un proprio servizio amministrativo che si occupi di raccogliere le istanze dei dirigenti medici e veterinari, sia garante dell’iter amministrativo contabile, ivi compreso la tenuta di registri, la consegna dei bollettari aziendali per il rilascio delle ricevute sanitarie.
Inoltre lo stesso ufficio percepirà dai singoli professionisti il 50% degli introiti tariffari incassati da ciascuno e garantirà l’esecuzione delle trattenute previste e la finale assegnazione delle spettanze ai professionisti sullo stipendio del mese successivo.
Proprio per garantire l’assegnazione delle spettanze ai professionisti sullo stipendio del mese successivo, si stabilisce che ciascun professionista versi il 50% degli incassi entro le ore 12 del secondo venerdi del mese onde consentire la corretta e puntuale esecuzione dei conteggi ed il trasferimento dei dati al CED aziendale per l’elaborazione degli stipendi.
2. La valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio della professione spetta al Collegio di Direzione (D.L.229/99) che nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale di propria segreteria amministrativa.
Il Collegio redigerà ogni specifica convenzione con i Sanitari interessati che sarà controfirmata, per definitiva autorizzazione, dal Direttore Generale dell’Azienda.
Il Collegio interverrà nella valutazione e successiva autorizzazione di ogni eventuale modifica che potrà rendersi necessaria per l’esercizio dell’attività dei professionisti.
Le domande degli interessati verranno inoltrate al Collegio da parte dell’Ufficio di cui al comma 1, al quale sarà poi inoltrata copia della convenzione (autorizzazione), per i successivi adempimenti.
3. Ciascun dirigente sanitario interessato all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, dovrà, nel più breve tempo possibile, inoltrare all’ufficio di cui al comma 1 propria istanza che contenga:
a) i dati anagrafici e fiscali del dirigente sanitario;
b) l’incarico in atto ricoperto in seno all’Azienda Sanitaria n° 4 di Cosenza;
c) i titoli professionali posseduti (specializzazioni, etc.) finalizzati ad una corretta valutazione da parte del Collegio di Direzione;
d) gli spazi presso cui il professionista intende esercitare la propria attività specificandone l’indirizzo;
e) i giorni e l’orario di esercizio dell’attività libero professionale;
f) il tipo di attività prescelta (ambulatoriale, etc..) e la richiesta o meno di personale ausiliario dell’Azienda;
g) l’elenco analitico delle prestazioni sanitarie fornite con relativa tariffa da applicare;
All’uopo l’ufficio di cui al comma 1 fornirà agli interessati un modello di domanda da personalizzare.
4. L’ufficio di cui al comma 1 provvederà ad istruire la pratica predisponendo la bozza della convenzione e trasferirà il tutto al Collegio di Direzione, che, in seduta ordinaria, valuterà la richiesta in tutti gli aspetti esprimendo giudizio vincolante;
5. Una volta siglata la convenzione, il dirigente sanitario riceverà dall’ufficio di cui al comma 1 i bollettari per l’emissione delle ricevute sanitarie a fronte delle prestazioni eseguite.
Si rammenta che ogni prestazione sanitaria eseguita determina l’emissione nei confronti dell’utente di ricevuta sanitaria sull’apposito bollettario aziendale.
I professionisti sono formalmente tenuti a compilare correttamente i campi della ricevuta al fine di non determinare errori nella gestione fiscale dell’attività.
Inoltre i professionisti devono consentire al C.U.P. aziendale di inserire in agenda la disponibilità oraria, onde poter divulgare il nuovo servizio offerto dall’Azienda Sanitaria all’utenza.
6. I professionisti, nel consegnare mensilmente la parte degli introiti di competenza aziendale (50%), dovranno consegnare all’ufficio competente riepilogo dettagliato dell’attività svolta nel periodo corrispondente.
A tal fine verrà consegnato apposito modello da personalizzare.
Art. 10
Il Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione di cui all’art. 17 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni concorre all’individuazione delle soluzioni organizzative per l’effettuazione dell’attività libero-professionale intramuraria e, in particolare:
1. esprime parere e formula proposte in ordine alle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al presente regolamento;
2. elabora i criteri per l’individuazione, nell’ambito dell’Azienda, delle strutture idonee e degli spazi separati e distinti da utilizzare per l’esercizio dell’attività libero-professionale intra-muraria;
3. stabilisce criteri, modalità e limiti per l’individuazione, al di fuori delle strutture aziendali e quando se ne verifichi la necessità, di spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture sanitarie non accreditate con le quali stipulare apposite convenzioni fino alla realizzazione di spazi idonei all’interno delle strutture aziendali;
4. individua il numero di dirigenti sanitari a rapporto esclusivo che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale nelle strutture aziendali o negli spazi sostitutivi temporaneamente acquisiti;
5. esprime parere sulle richieste di autorizzazione all’esercizio di attività libero-professionale in altra struttura dell’Azienda o in disciplina diversa da quella di appartenenza del richiedente;
6. esamina le proposte formulate dalle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza sanitaria in ordine alla programmazione, gestione e verifica dell’attività libero-professionale intra-muraria ed esprime al riguardo il proprio parere alla Direzione Generale;
7. esprime parere e formula proposte in ordine alla individuazione delle discipline per le quali, sussistendo limitate possibilità di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, l’Azienda può chiedere, ad integrazione delle attività istituzionali, prestazioni aggiuntive allo scopo di migliorare l’efficienza e ridurre le liste d’attesa;
8. esprime parere e formula proposte in ordine alla programmazione ed alla verifica delle liste d’attesa nonché all’individuazione di soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione, alle iniziative di razionalizzazione della domanda, agli interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare le capacità di offerta dell’Azienda.
Art. 11
Organismo di gestione dell’attività libero-professionale Intra-muraria
E’ costituito un organismo interno per la gestione dell’attività libero-professionale intramuraria composto da tre dirigenti designati dal AS 4 Cosenza Direttore Generale e da tre dirigenti sanitari eletti eletti nell’ambito degli aventi titolo all’effettuazione dell’attività libero-professionale intra-muraria.
Il Direttore Generale indica il presidente; l’organismo dura in carica tre anni.
Sono compiti dell’organismo di gestione:
a) la promozione di iniziative di sviluppo dell’attività libero-professionale intra-muraria, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti e dal presente regolamento;
b) la formulazione di proposte e di pareri in ordine alla programmazione dell’attività liberoprofessionale intra-muraria, relativamente alle problematiche strutturali, organizzative e funzionali;
c) la vigilanza sull’attuazione dell’attività libero-professionale intra-muraria e la formulazione di proposte in ordine agli interventi correttivi ritenuti necessari o utili per il buon funzionamento dell’attività;
d) la risoluzione di eventuali problemi e conflitti che possono insorgere tra professionisti ed equipes nello svolgimento dell’attività.
L’organismo di gestione redige semestralmente una relazione per il direttore generale ed il collegio di Direzione in ordine all’andamento dell’attività e formula, in tale sede, proposte per lo sviluppo della stessa e per la rimozione degli inconvenienti individuati.
Art. 12
Modalità di controllo
Il servizio attività ispettive dell’azienda, preposto alla vigilanza sull’osservanza in materia di incompatibilità ai sensi dell’ art.1 commi 60 e segg. Della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e dell’art.6 del Decreto Ministro Sanità 31 luglio 1997 “Attività libero-professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”, accerta il rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione, nonché specifici accertamenti anche presso le istituzioni sanitarie private accreditate e non accreditate.
Il personale è tenuto a comunicare all’Azienda le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto di impiego.
Il servizio attività ispettive svolge altresì accertamenti nei confronti del personale delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti di cui all’art.3 del Decreto Min. Sanità 31 luglio 1997 “Attività libero-professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”,su richiesta dei rispettivi organi di gestione.
Art. 13
Commissione di vigilanza
Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, nonché di vigilare sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia, è costituita una Commissione Paritetica di Vigilanza, composta da 10 membri, di cui cinque designati dall’Azienda e cinque dalle OO.SS. della Dirigenza del ruolo sanitario.
I cinque rappresentanti della dirigenza del ruolo sanitario sono designati, in forma congiunta, dalle OO.SS. di seguito indicate:
1. tre rappresentanti dalle OO.SS. della dirigenza medica;
2. un rappresentante dalle OO.SS. della dirigenza veterinaria;
3. un rappresentante dalle OO.SS. della dirigenza sanitaria.
La Commissione di Vigilanza opera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
La Commissione di Vigilanza dura in carica due anni.
Norme Finali
L’Azienda Sanitaria n° 4 adotta il presente regolamento riservandosi di operare le necessarie eventuali variazioni, se dovessero intervenire sostanziali difformità quale effetto di nuovi atti normativi nazionali o regionali in materia.
A tal proposito verranno sentite preliminarmente le OO. SS. interessate.
Il presente regolamento si applica anche ai Medici Specialisti convenzionati interni, ad orario completo, secondo quanto previsto anche nello specifico CCNL.
Il Collegio di Direzione valuterà le domande dei singoli professionisti indicando, come per i dipendenti, tipologie, volumi di attività, tariffe, spazi e strutture dove erogare le prestazioni. |