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Art.08 Principi di organizzazione e funzionamento

1. L’Azienda, dotata di personalità giuridica pubblica avente autonomia imprenditoriale, svolge le funzioni assegnatele dalla legge di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività.

2. L’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda sanitaria sono disciplinati con il presente atto, nonché con regolamenti aziendali attuativi in conformità alla legislazione statale e regionale e dai correlati livelli di pianificazione.

3. L’organizzazione e le attività aziendali sono improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ai sensi dell’art. 3 d.lgs.n. 502/1992 e sono rivolte ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di pianificazione nazionale e regionale, l’erogazione

delle prestazioni essenziali ed appropriate, lo sviluppo del sistema qualità dell’Azienda, la massima accessibilità ai servizi per i cittadini, l’equità delle prestazioni erogate, il raccordo istituzionale con gli enti locali per il tramite della Conferenza dei Sindaci. Il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e del volontariato, nonché la ottimizzazione ed integrazione delle risorse e delle risposte assistenziali .

4. L’Azienda informa, sulla base della pianificazione strategica, la propria gestione ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema budgetario lo strumento fondamentale anche in riferimento al complesso delle responsabilità direzionali ed operative ai vari livelli.

5 . L’Azienda, ai sensi dell’art. 3, comma 1 - ter, d.lgs. n. 502/1992 nel testo modificato dal d.lgs.n. 229/1999, persegue le finalità di cui sopra utilizzando la propria capacità generale di diritto privato, salvo che nei casi in cui la legge espressamente le attribuisce poteri pubblicistici come tali da esercitare nelle forme tipiche del procedimento amministrativo anche ai sensi della legge n. 241/1990.

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